Home Pensionamento e previdenza Depenalizzazione dei reati, la circolare del Ministero del Lavoro

Depenalizzazione dei reati, la circolare del Ministero del Lavoro

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Dal 6 febbraio scorso sono entrate in vigore le nuove disposizioni di cui al decreto legge 8/2016, anche per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Le principali novità in materia di lavoro e legislazione sociale sono state illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative necessarie per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo.

In particolare, il suddetto decreto ha riformulato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Ora si configurano due diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l’altra di carattere amministrativo.

 

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Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Questa è quindi un’ipotesi non depenalizzata.

Nel caso in cui, invece, “l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui…. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. In questo caso quindi non il reato penale si trasforma in illecito amministrativo.

II datore di lavoro non risulta punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa laddove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.

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