Con d.l. n. 126/2019 è stato modificato l’art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994, inserendo il comma 3-bis, che recita:
“3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.
Secondo il Legislatore, la decadenza da “ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato” si verifica in seguito al superamento del periodo di prova.
Con ogni evidenza, il Legislatore non ha fatto riferimento alla semplice “assunzione in ruolo”, ma ad un provvedimento di carattere definitivo, qual è appunto la conferma in ruolo, vale a dire quel provvedimento che certifica il positivo superamento del periodo di prova.
Non è di questo parere il Dott. Filippo Serra, Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, il quale nota n. 24335 dell’11 agosto 2020 affermato: “si ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, D. Lgs. n. 297 16 aprile 1994 , trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva”, nelle Gae e, pertanto anche nei confronti del personale in possesso di diploma magistrale.
Con tale nota, il Dott. Serra ha pertanto impartito istruzioni a tutti gli Uffici Scolastici Regionali per disporre il depennamento da tutte le graduatorie del personale destinatario di provvedimento giurisdizionale sfavorevole che abbia superato il periodo di prova.
I docenti confermati in ruolo che si vedono annullata l’assunzione, perderebbero per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, risultando cancellati da tutte le graduatorie per la stipulazione di contratti di assunzione a tempo determinato ed indeterminato (Gps e concorso straordinario).
Invece, quei docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non superano il periodo di formazione e prova, continuerebbero ad essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.
In pratica, in base alle disposizioni dettate dalla nota impugnata i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, conservano il diritto di continuare ad insegnare (!).
Due docenti- assunti in ruolo “con riserva”– vengono sottoposti al periodo di formazione e prova della durata di un anno.
Dei due, uno supera la prova, mentre l’altro non viene dichiarato idoneo.
A seguito della sentenza di merito sfavorevole, vengono entrambi licenziati.
Tuttavia, mentre l’insegnante inidoneo continua ad avere la possibilità di insegnare con contratti a tempo determinato e persino di essere assunto dalle graduatorie del concorso straordinario, il docente capace e meritevole che ha superato favorevolmente la prova, verrebbe espulso per sempre dal settore scolastico e si vedrebbe inibita di fatto la possibilità di insegnare, pur essendo stato ufficialmente dichiarato più che adatto a svolgere tale professione.
Una disposizione in tal senso non sarebbe certamente immune da evidenti vizi di illegittimità costituzionale.
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