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Depositata la motivazione della sentenza sui 18 punti

Conosciuta la sospensiva il Ministero aveva 15 giorni per ricorrere al Consiglio di Stato. In ambienti ministeriali tale ipotesi veniva nei giorni scorsi ampiamente accreditata.
Giorno 18 alla sospensiva ha fatto seguito la motivazione della sentenza. Una attenta lettura rende oggi più difficile al Ministro la scelta di opporsi al dispositivo del Tar del Lazio.
La scelta di assegnare 18 punti agli abilitati da altri canali è considerata dal Tar priva di “alcun supporto normativo” mentre il bonus di 30 punti, concesso ai sissini, “è giustificato dal particolare impegno necessario alla frequenza del corso, non sorretta da benefici retributivi, né da borse di studio”.
Anche la possibilità, concessa ai sissini di optare fra bonus di 30 punti o utilizzazione del punteggio relativo al servizio, se più favorevole, viene revocata dal giudice in quanto tale opzione creerebbe disparità di trattamento fra sissini che hanno frequentato il corso biennale, rinunciando alle supplenze e al relativo servizio e altri che non hanno conciliato entrambe le attività, costringendo alcune volte le Ssis ad articolare “gli orari dei corsi in funzione delle attività di insegnamento degli specializzandi precari”
Il Tar inoltre sostiene che “nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti … corrispondente a due anni di servizio di insegnamento – quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi – e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio di livello pari, ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi)”, mentre nei 18 punti assegnati dal Ministro agli abilitati da altri canali “mancano, invece, le basi normative e logiche per riconoscere la legittimità di un punteggio aggiuntivo“.
Il giudice nel concludere sostiene che “operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie”.
Alla luce delle motivazioni addotte vengono pertanto rigettate la scelta ministeriale di assegnare 18 punti agli abilitati da altri canali e la opzione concessa dallo stesso Ministero ai sissini di optare per la soluzione più favorevole fra bonus di 30 punti e servizio di supplenza nelle scuole nello stesso periodo di frequenza del corso biennale di specializzazione e conclude ordinando “che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa”.

Per visionare le sentenze del Tar del Lazio nn. 4188/03 e 4735/03 del 14 luglio 2003 consulta “Ulteriori approfondimenti”.

Calogero Virzì

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