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Deroghe sulla mobilità 2025/2026, attenzione alla residenza e al tempo dell’iscrizione anagrafica del figlio o del genitore over 65-enne

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February 22, 2025

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I vincoli sulla mobilità dei docenti, sia quelli riferiti all’insegnante che è stato trasferito su preferenza puntuale nei precedenti due anni scolastici e sia quelli riferiti dai docenti neoassunti nel 2023/2024 o 2024/2025, sono stati abbondantemente ridimensionati soprattutto con due nuove deroghe. La prima deroga al vincolo mobilità è quella dei docenti che hanno figli di età inferiore ai 16 anni, mentre la seconda deroga è quella riferita ai docenti che abbiano almeno un genitore di età superiore ai 65 anni.

Compimento degli anni per le deroghe

È necessario sottolineare che la deroga al vincolo della mobilità dei docenti per chi ha il genitore ultrasessantacinquenne, si applica anche nel caso il genitore compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Questo significa che se il genitore compirà 65 anni il 31 dicembre 2025, il docente potrà comunque fare domanda di mobilità 2025/2026, anche se all’atto dell’inoltro della domanda il genitore non ha ancora compiuto i 65 anni.

Stesso ragionamento vale per chi deroga al vincolo di mobilità per avere un figlio di età inferiore ai 16 anni. Quindi se il figlio del docente avesse già compiuto i 16 anni il giorno 1 gennaio 2025, sarebbe considerato di età inferiore ai 16 anni.

Deroghe per genitori e figli

Ai sensi dell’art.2, comma 6 lettera e) dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si stabilisce che è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità ai docenti figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità. Inoltre è necessario sottolineare che tale deroga è applicabile solo a condizione che all’atto della domanda di mobilità venga espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Ai sensi dell’art.2, comma 6 lettera a) dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, si stabilisce la partecipazione alle procedure di mobilità ai docenti che siano genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Residenza da almeno tre mesi

Per ottenere la deroga al vincolo della mobilità docenti, c’è una cosa importante da sapere che è riferita alla residenza dei genitori 65-enni e ai figli di età inferiore ai 16 anni degli insegnanti. Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.