L’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (buona scuola), ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
La detrazione, nella misura del 19%, spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Tra le spese detraibili rientrano:
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
La detrazione per le spese di frequenza è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2020 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione non universitarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese di istruzione non universitaria spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
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