La detrazione del 19% riguarda tutte le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del sistema di istruzione nazionale, di ogni ordine e grado, ossia scuole materne, elementari, medie e superiori. Rientrano nel sistema tutti gli istituti pubblici, statali e degli enti locali, e le scuole private paritarie.
Per il 2018 è previsto un tetto di spesa detraibile pari a 786 euro per ogni alunno o studente, ossia una detrazione massima di circa 150 euro per ogni figlio iscritto.
Dal 2019 il tetto passa a 800 euro.
Sono comprese, tra quelle detraibili, le somme versate per l’iscrizione alle scuole private. Sono riconosciute anche quelle per la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per le gite; l’assicurazione scolastica, i corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall’istituto. Non sono invece mai detraibili le spese relative all’acquisto di libri e cancelleria.
Si precisa che la detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità si riferisce al singolo alunno.
Occorre conservare i documenti con ricevute dei bollettini postali o bonifici bancari che attestino il pagamento.
Per le università invece si calcolano in misura diversa i limiti di spesa detraibile per le università pubbliche, private e estere. Per le pubbliche c’è la detrazione del 19% dell’intero importo corrisposto, mentre per le private si detrae il 19% fino alla misura massima stabilita ogni anno dal ministero dell’Istruzione.
C’è la possibilità anche di portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi 2019, le spese sostenute nel corso dell’anno per l’acquisto o l’uso di strumenti dedicati a facilitare l’apprendimento degli alunni affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, fino alla scuola superiore.
Della misura possono beneficiare chi è in grado di dimostrare e documentare l’utilità della spesa ai fini dell’apprendimento dell’alunno, sia minorenne che maggiorenne. Di conseguenza per ottenere la detrazione DSA, è necessario presentare il certificato medico attestante il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato e il documento/i di acquisto o di utilizzo dello/degli strumento/i.
Per usufruire della detrazione fiscale è indispensabile presentare certificazione di una delle patologie definite DSA, disturbo specifico dell’apprendimento, ovvero:
– dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere e a decifrare i segni linguistici incidendo sulla correttezza e nella rapidità della lettura;
– disgrafia: disturbo neuromotorio della scrittura;
– disortografia: difficoltà nell’apprendimento della scrittura;
– discalculia: difficoltà negli automatismi di calcolo e di elaborazione dei numeri.
La detrazione DSA spetta nel caso di: acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici/informatici necessari all’apprendimento, e uso di strumenti compensativi, ovvero tutti gli strumenti didattici e tecnologici che aiutano gli alunni in quei processi in cui hanno dei deficit.
Fra gli strumenti compensativi abbiamo:
– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
– il registratore che consente all’alunno di non dover scrivere gli appunti della lezione;
– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che consentono di scrivere e sviluppare dei testi corretti senza che vi sia l’affaticamento del giovane nella rilettura e nella correzione degli errori;
– la calcolatrice o altri strumenti come tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc che aiutano lo studente nei calcoli matematici.
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