Detrazioni per le spese scolastiche

Quali spese per scuola e istruzione si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi? Lo spiega supermoney.eu.
Nella dichiarazione dei redditi si possono inserire, per avere le detrazioni Irpef al 19% di quanto pagato, le spese relative a corsi di istruzione secondaria di primo e secondo livello (scuola media e scuola superiore come licei, istituti professionali ecc…), all’università, ai master e ai corsi di specializzazione, sia sostenute per l’istruzione del contribuente che per eventuali parenti a carico.
Detrazioni fiscali per spese scolastiche e di istruzione anche per asili nido, affitto di alloggio per studenti fuori sede, spese per la partecipazione ai test di ingresso universitari, ma non per acquisto di materiale scolastico quali libri, computer ecc…, per il trasporto, il vitto e l’alloggio, le lezioni private, i viaggi-studio all’estero.
In dichiarazione dei redditi si possono portare anche le spese per le scuole private, non solo pubbliche, ma per le private non si può domandare detrazione per la quota di spesa che risulta superiore a quella che si sarebbe speso in una scuola pubblica; per le università private non si può detrarre la parte della tassa di iscrizione superiore a quella che si sarebbe spesa nella più vicina facoltà pubblica dello stesso corso di laurea o equivalente.
Dato che sono passive di detrazioni Irpef al 19% della spesa sostenuta, le spese di istruzione e scolastiche vanno indicate nel Quadro E del Modello 730 2014, precisamente nel Rigo E13; invece nel Modello Unico le metterete nel Quadro RP, Rigo RP13.
Per calcolare le detrazioni fiscali per spese scolastiche e di istruzione, si deve moltiplicare per 0,19 l’ammontare delle spese ammissibili per la detrazione.
Se per parenti a carico spettano al contribuente a cui è intestato il documento che certifica la spesa; se intestato al parente a carico come un figlio, allora si possono dividere al 50% tra i due genitori (se il documento riporta le percentuali di ripartizione, allora anche diversamente dal 50%). Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Pasquale Almirante

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