La legge di Bilancio 2018 presenta la voce riferita alle detrazioni delle spese scolastiche, che possono essere quindi scaricate dalle tasse dei contribuenti. La detrazione rappresenta il 19% delle spese e riguarda i genitori di un figlio piccolo iscritto all’asilo o che frequenta la scuola o che studia all’università.
Lo schema riassuntivo delle spese scolastiche riportato dal Sole 24 Ore, specifica che la detrazione al 19% delle spese comprende le rette di asili nido pubblici e privati e le spese per le cosiddette “sezioni primavera”. Tuttavia, per ogni figlio non è possibile superare il limite di 632 euro.
Ma non solo: le detrazioni al 19% sono valide per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, sia statali che paritarie.
E’ bene sottolineare che la detrazione comprende il costo per la mensa e per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Inoltre nel pacchetto sono previste le gite scolastiche, quelle per l’assicurazione della scuola e i contributi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto. Gli importi massimi per ogni studente relativi al bonus vengono calcolati con 717 euro per l’anno 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro a partire dal 2019.
Anche per gli iscritti ai licei musicali o comunque chi nel piano di studi ha in programma l’acquisto di strumenti musicali ci sono delle misure: c‘è infatti il contributo, una tantum, del 65% sul prezzo finale (massimo 2.500 euro) e riguarda gli studenti iscritti ai licei musicali, appunto, e ai corsi preaccademici.
La legge di Bilancio ha pensato anche agli studenti universitari, i cui genitori potranno usufruire delle detrazioni al 19%, compresi gli studenti che frequentano un corso di studi fuori dall’Italia: in questo caso, il calcolo si fa in base alle tasse di immatricolazione e di iscrizione, ed ovviamente su quelle per gli esami di profitto e di laurea, comprensive delle somme utilizzate per fare i test preliminari. Non esistono limiti di spesa per gli atenei statali, mentre nel caso di università privata o telematica, legalmente riconosciuta, il limite su cui calcolare lo sconto è stabilito annualmente da un decreto del Ministero dell’Istruzione, che tiene conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti agli atenei del Paese.
Anche i corsi post universitari di specializzazione e di perfezionamento di università pubbliche e private, italiane o straniere, oppure master gestiti da istituti universitari (considerati solo quelli che per durata e struttura dell’insegnamento sono assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca), possono essere inseriti nelle detrazioni delle spese d’istruzione, al 19%.
Buone notizie anche per i genitori con figli che studiano fuori dalla provincia di residenza: la legge di bilancio 2018 non solo ha diminuito la distanza minima richiesta tra il luogo di residenza e quello dell’università, ma mantiene la detrazione del 19% applicata ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università e collegi universitari riconosciuti, su un importo massimo di 2.633 euro.
Tale detrazione è valida per studenti fuori sede, residenti ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune in cui si trova l’ateneo che si frequenta. Tale limite arriva a 50 km per i periodi d’imposta 2017 e 2018, soltanto per gli studenti che risiedono in zone montane o disagiate.
Per ottenere le detrazioni alla spese scolastiche o universitarie bisogna conservare le ricevute o le quietanze di pagamento con gli importi e il titolo della spesa e presentare il tutto al Caf.
Nel caso in cui il pagamento andrà a soggetti terzi (e non alla scuola), sarà necessaria l’attestazione dell’istituto da cui si rilevi la delibera di approvazione, coi dati dello studente.
Per quanto riguarda le spese della mensa scolastica, è richiesta la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, con la relativa causale e dati dell’alunno, per inserirlo in detrazione.
Anche nel caso di pagamento in contanti o buoni spesa, sarà necessaria l’attestazione della scuola o del soggetto a cui è stato indirizzato il pagamento.
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