La nota del Ministero che prevede il depennamento da tutte le graduatorie (comprese quelle per le supplenze) per i docenti assunti con riserva è stata dichiarata definitivamente illegittima dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4555/2023.
Secondo il Ministero, la disposizione di cui all’art. 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (“l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria”) trova applicazione, in assenza di un’espressa – diversa – disposizione normativa, anche nei confronti del personale iscritto, con riserva, nelle graduatorie”.
Moltissimi docenti, convocati per le immissioni in ruolo, sono stati costretti a rinunciare, per paura – in caso di scioglimento negativo della riserva- di trovarsi fuori da ogni graduatoria ed esclusi per sempre dall’insegnamento.
Che tale nota fosse illegittima, lo scrivente lo aveva sempre sostenuto.
Infatti, la stessa O.M. n.60/2020 (l’ordinanza sulle GPS [N.d.R.]) all’art. 16, comma 3, prevede:
“(…) i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusione diviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.
Dunque, non è affatto vero che la conferma in ruolo determina la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per il personale del comparto scuola.
Sembrerebbe davvero che al Ministero la mano destra non sappia quello che fa la mano sinistra.
Infatti, l’Ordinanza Ministeriale n.60/2020 è stata pubblicata il 10 luglio 2020, mentre la nota ministeriale reca la data dell’11 agosto 2020.
Se non si può pretendere che un precario conosca tutte le disposizioni ministeriali, ci si aspetterebbe che quanto meno al Ministero conoscano le disposizioni emanate dallo stesso Ministero appena un mese prima.
Tanto più che nel caso in specie, la nota veniva diramata da un Direttore Generale.
Il principio meritocratico è posto a fondamento dell’azione amministrativa sulla base dell’art-97 della Costituzione.
Tale principio è stato in certo modo rafforzato dalla decisione di aggiungere alla denominazione del Ministero dell’Istruzione la locuzione “e del merito”.
Secondo le disposizioni ministeriali, i docenti confermati in ruolo dei quali viene annullata l’assunzione perdono per sempre la possibilità di continuare ad insegnare, mentre i docenti- ugualmente assunti in ruolo- che non superano il periodo di formazione e prova, continuano ad essere inseriti nelle graduatorie di concorso e per le assegnazioni delle supplenze.
In pratica, i docenti che superano favorevolmente il periodo di prova vengono puniti con la decadenza dalle graduatorie, mentre coloro che non lo superano, possono continuare ad insegnare (!).
Davvero una singolare applicazione del principio meritocratico.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che affossa definitivamente la nota Ministeriale, ci si attende – se non le scuse- quanto meno il ritiro formale della Nota, che fa a pugni non solo con l’Ordinanza Ministeriale e col principio del merito, ma anche col principio di ragionevolezza e persino con il semplice buon senso.
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