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Dichiarazione dei servizi entro il 2001

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Differiti i termini di presentazione delle domande di integrazione o conferma dei servizi prestati.Per altro, non è la prima volta che il ministero interviene sulla materia: già lo scorso anno, infatti, il dicastero di viale Trastevere aveva disposto il differimento dei termini con la nota n. 981/1999. Quest’anno si tratta, invece, di una lettera circolare (prot. n. 3592 del 5 dicembre scorso) con la quale si informano gli interessati circa l’ulteriore slittamento della data di scadenza.
Il beneficio riguarda i docenti e il personale Ata, che, pur avendo presentato la dichiarazione dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non abbiano ancora ottenuto il provvedimento definitivo.La dichiarazione dei servizi è un istituto regolato dall’ articolo 145 del Testo unico, approvato con il Decreto del presidente della repubblica del dicembre 1973, n.1092 e deve essere resa all’atto dell’immissione in ruolo. Ecco le disposizioni in dettaglio. Il dipendente dell’amministrazione scolastica, docente o Ata, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato (compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici)  i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone l’incarico a tempo indeterminato deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia e le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni, ove non sia prodotta dall’interessato, deve essere acquisita d’ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.