Secondo quanto si legge nel documento, “la conferma o integrazione di quanto dichiarato precedentemente costituisce una facoltà concessa dall’art. 3 del D.P.R. 28/4/98, n. 351, regolamento sul trattamento di quiescenza del personale della scuola, di tale dichiarazione il personale può avvalersi ai fini della valutazione dei servizi e periodi per la pensione entro il termine fissato dallo stesso regolamento (11/12/99)”. Tuttavia, avvalendosi di una facoltà concessa dalla legge, il Ministero, “in considerazione dell’elevato numero di persone interessate, dell’ampia varietà di posizioni individuali, della non sempre facile compilazione dei quadri della dichiarazione,” ha avviato la procedura” per una modifica del citato D.P.R. 351/98, inerente la proroga di un anno del suddetto termine dell’11/12/99, che le SS.LL. (i provveditorati e le istituzioni scolastiche n.d.a) vorranno tener presente sin da ora.” Il provvedimento, pur nel rispetto della necessità di semplificare i procedimenti relativi all’ utilizzazione e alla mobilità del personale, al trattamento economico di servizio, alla definizione delle pensioni e del trattamento di fine rapporto (TFR), raccoglie le doglianze unanimi espresse da parte delle organizzazioni di categoria, che avevano fatto presente le difficoltà incontrate dal personale nella compilazione dei modelli. La presentazione delle dichiarazioni slitta, quindi, all’11 dicembre 2000.
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