Dal 23 maggio è possibile visualizzare la propria dichiarazione precompilata, riferita all’anno 2021, e dal 31 maggio si può inviare, accettandola così com’è o modificandola.
Dal 6 giugno è poi possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (l’annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 20 giugno).
Il 30 settembre è invece il termine ultimo per presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle entrate direttamente tramite l’applicazione web.
Nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti molte informazioni, illustrate nel dettaglio dall’Agenzia delle Entrate, tra le quali anche le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi che vengono comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici, nonché i dati relativi alle tasse scolastiche (per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi) versate con modello di pagamento F24.
Spese di istruzione
Come detto, tra le varie spese che è possibile portare in detrazione, ci sono anche le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Per queste spetta una detrazione del 19%, per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
- le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
- le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
- le spese per il servizio di trasporto scolastico;
- i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.