Da oggi si entra nel vivo della dichiarazione precompilata 2023. Dal 2 maggio era possibile consultare i dati inseriti, ma solo dall’11 maggio i contribuenti potranno accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.
I dati trasmessi dall’Agenzia e contenuti nella dichiarazione quest’anno raggiungono quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Di questi, oltre un miliardo (l’80% del totale) sono relativi a spese sanitarie. A seguire, premi assicurativi (99 milioni), certificazioni uniche di lavoratori dipendenti e autonomi (73 milioni), bonifici per ristrutturazioni (11 milioni), dati relativi agli interessi passivi sui mutui (8,5 milioni) e spese scolastiche (6,5 milioni).
Sono stati inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa.
Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
Se il contribuente accetta il 730 precompilato – direttamente o tramite il proprio sostituto – senza modifiche, non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, da università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, dagli amministratori di condominio, dagli asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore e dagli istituti scolastici .
Se il contribuente modifica il 730 precompilato – direttamente con la specifica applicazione web ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale – l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale sugli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica .
Invece, non sarà effettuato con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.
In ogni caso, il controllo formale può riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU) e resta sempre fermo il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi che consentono l’utilizzo di una detrazione, deduzione o agevolazione.
La stagione dichiarativa si chiuderà il 2 ottobre per chi invia il 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere al portale nella propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).
In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Infine, è possibile accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse.
La novità è pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns) – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. In alternativa, si può autorizzare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate.
Viene estesa inoltre la durata della delega: su richiesta del contribuente, potrà infatti essere valida fino a 3 annualità.
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