Come annunciato ieri sera dalla Tecnica della Scuola, è arrivata la nota ministeriale, firmata da Giovanna Boda, capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, in merito alle istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative per il decreto legge 17 marzo 2020 volte al contrasto del coronavirus.
NOTA BENE La nota è in corso di aggiornamento
* Si segnala che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha comunicato in data odierna che la Nota Prot. n. 510 del 24.03.2020 è stata inviata per mero errore materiale. Si prega di non tenere conto della stessa atteso che è stata inviata priva di alcuni contenuti in fase di elaborazione e mancante di allegati.
Le indicazioni riguardano:
pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);
differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107);
strumenti per la didattica a distanza (art. 120).
L’articolo 77 del summenzionato decreto ha stanziato 43,5 mln di euro, destinati a tutte le scuole statali e paritarie, per l’acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità scolastica.
Tali risorse sono vincolate a quando detto sopra, ossia a quanto stabilito dal decreto; saranno comunque le singole scuole a valutare quali interventi sono più idonei e prioritari per ciascuna di esse. A titolo esemplificativo, leggiamo nella nota, le scuole possono procedere ad acquistare:
– gel disinfettanti per personale in servizio e, in prospettiva, per gli studenti
– prodotti igienizzanti specifici per interventi di sanificazione di determinati ambienti.
I criteri e i parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione, in base alla popolazione scolastica e garantendo una soglia di contributo minimo per ogni scuola.
Per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 40 milioni di euro (IVA esclusa), le scuole potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Per gli affidamenti di importo superiore a 10 milioni di euro (IVA esclusa), precisa la nota, le scuola, di norma, dovranno rispettare i criteri e i limiti fissati da apposita Delibera del Consiglio di Istituto. Considerata la situazione di urgenza, si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali soglie più basse (comprese tra 10.000 e 40.000 euro) fissate dal Consiglio di Istituto. In tali casi, il dirigente avrà cura di darne comunicazione al Consiglio di Istituto medesimo che potrà apportare le necessarie modifiche mediante delibera a sanatoria, anche successivamente.
L’articolo 107 del decreto ha prorogato i termini relativi all’approvazione del conto consuntivo 2019. Alla luce delle disposizioni de decreto, le scuole seguono le seguenti tempistiche:
Nella nota si ricordano le misure previste, al fine di contenere la diffusione del contagio del COVID-19, dai DPMC e anche quelle del Regolamento contabile che prevedono l’uso di strumenti informatici per il controllo da parte dei revisori. Stando a tali disposizioni e al fine di consentire ai revisori di svolgere le proprie funzioni anche a distanza, si indica quanto segue:
Il decreto cura Italia ha stanziato 85 milioni destinati a:
10 milioni all’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o potenziamento di quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
70 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali e connessione internet;
5 milioni peer formazione del personale.
Per gli acquisti previsti le scuole dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Le scuole possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, attivando così reti di solidarietà e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, anche per lo scambio di esperienze e buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.
Ricordiamo che sul destino degli 85 milioni di euro destinati alla didattica a distanza piuttosto che alla sanità, La Tecnica della scuola, ha chiesto ai lettori di dare il loro parere sull’argomento e votare il sondaggio sulla pagina Facebook.
La domanda posta è: “Sei d’accordo a dare alla sanità gli 85 milioni di euro della Didattica a distanza, stanziati con il D.L. “Cura Italia”, per acquistare mascherine e respiratori?“.
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