L’organizzazione della didattica a distanza è stata lasciata all’autonomia di ogni singola Istituzione scolastica che ha attivato, come prevede il DPCM del 4 marzo 2020, alcune piattaforme per lo svolgimento della didattica digitale a distanza, in modo tale da offrire agli studenti un’opportunità per garantire il diritto allo studio. Questa nuova modalità di didattica, non normata da leggi o contratti di lavoro, ha fatto nascere alcuni interrogativi e non mancano nemmeno i dubbi e le incertezze.
Didattica a distanza imposta dal DPCM
Come abbiamo appena detto, la didattica a distanza è stata introdotta dal DPCM del 4 marzo 2020 all’art.1, comma 1, lettera g) in cui è scritto:”i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
L’utilizzo del verbo “attivano”, piuttosto che “possono attivare”, fa comprendere che le scuole sono chiamate all’obbligo dell’attivazione della didattica a distanza.
Didattica a distanza e obbligo dei docenti
Una delle domande più frequenti che viene rivolta dai nostri lettori è: “esiste l’obbligo della didattica a distanza per tutti i docenti?”. Sicuramente esiste un obbligo etico e deontologico di non abbandonare i propri studenti per un così lungo periodo, però, non esistono norme che obbligano un docente, nemmeno quelle di emergenza come il DPCM del 4 marzo 2020 e successive note MIUR, al collegamento a distanza con le piattaforme digitali indicate nelle varie circolari dei Dirigenti scolastici.
Altri dubbi nascono dalle domande di altri docenti che chiedono se sia corretto da parte del dirigente scolastico imporre l’orario di servizio curricolare e l’utilizzo di determinate piattaforme. A tal proposito, come ha fatto osservare il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti Rino di Meglio, “modi, tempi e metodi impiegati nell’attuazione della didattica a distanza devono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli docenti, nel rispetto della libertà d’insegnamento sancita dall’articolo 33 della nostra Costituzione”.
Ad altri docenti, a cui viene imposto di firmare il registro elettronico di rilevare presenze e assenze degli studenti e continuare ad agire come se le attività didattiche non fossero state sospese, viene il dubbio della correttezza di questa procedura. A questo tipo di dubbio ha risposto il Direttore Generale dell’USR Calabria in un incontro con i sindacati, dicendo che i registri elettronici non vanno firmati e non vanno rilevate le assenze degli studenti.
Formazione didattica a distanza è una criticità
Il problema è che sulla formazione dei docenti per fare un’apprezzabile didattica a distanza non sono state investite risorse economiche adeguate e mirate all’esigenza specifica, per cui di conseguenza non sono stati attivati corsi di formazione di questo genere.
Ne consegue, che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, non tutti i docenti sono così in grado di attivare e organizzare una didattica a distanza che possa essere efficace: in molti casi, auto-aggiornandosi e con tanta buona volontà, questi docenti riescono comunque ad attivare un contatto formativo on line con gli alunni.
E’ bene che, per il futuro, al ministero dell’Istruzione tengano conto di questo: la didattica a distanza dove diventare uno dei “canali” formativi del corpo docente italiano.
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