Dopo settimane di attesa il Contratto nazionale integrativo per regolare la “didattica digitale integrata” è finalmente arrivato sul tavolo della firma, seppure in modo non del tutto lineare.
Per il momento (e cioè alle ore 19.30 di domenica) hanno firmato Anief e Cisl Scuola, mentre Uil Scuola ha preso una posizione nettamente contraria:
“La UIL – si legge in una nota di pochi minuti fa – non vuole concorrere al disfacimento dei diritti che una nota mascherata da articolato
contrattuale introduce nelle scuole. Un accordo che non affronta i nodi cruciali delle tutele ai lavoratori”.
Flc-Cgil, Gilda e Snals avrebbero deciso di consultare i propri organismi nazionali riservandosi una risposta nella giornata di domani.
Il Contratto si compone di 7 articoli.
Il primo individua i casi in cui si può ricorrere alla DDI e chiarisce che “fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza”.
Il contratto rende possibile l’attivazione della DDI sia nelle istituzioni scolastiche di secondo grado sia nella generalità delle istituzioni scolastiche “qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza”.
Un comma dell’articolo 1 chiarisce che “la DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria”.
Tuttavia nel caso in cui le stesse classi possano svolgere attività in presenza “il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali”.
Ovviamente (e non poteva essere diversamente) l’intesa siglata oggi ribadisce che restano valide le norme del CCNL in vigore e che l’attività di DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali.
Con l’attivazione della DDI l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL non subirà nessuna variazione; così pure gli impegni del personale docente non potranno discostarsi dal piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
Un apposito articolo stabilisce infine che le istituzioni scolastiche debbano attivare “la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto”.
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