Lo svolgimento della didattica digitale integrata, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI, sottoscritto da Flc CGIL, CISL Scuola e ANIEF, è effettuato fino al perdurare dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid 19, in forma complementare o esclusiva, qualora dovesse disporsi la sospensione della didattica in presenza.
Dalla lettura del comma 1 dell’art.1 del CCNI emerge che la didattica a distanza è prevista, per le scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente per lo stato di emergenza, dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19, e non è utilizzabile in nessun caso per altre emergenze.
La sospensione dell’attività didattica o la chiusura delle scuole per causa di forza maggiore ( ad es. per un’ allerta meteo) è stabilita con propria ordinanza dal Prefetto o dal Sindaco i quali possono altresì emettere provvedimenti di chiusura delle scuole o di sospensione delle attività didattiche in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, di sicurezza o di incolumità pubblica, di alluvioni, di disinfestazioni, di manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, di elezioni, di referendum.
Fatte queste due necessarie premesse, i docenti impegnati nella didattica in presenza, in quanto le scuole sono state aperte, ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato e integrato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, non sono tenuti a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione delle attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, come previsto dal richiamato comma 1 dell’art.1 del CCNI sulla DDI, le singole istituzioni scolastiche autonome non devono e non possono discostarsi in alcun modo dal dettato contrattuale.
Le assenze dei docenti sono pienamente legittimate e non devono né essere giustificate né recuperate, il giorno o i giorni di interruzione dell’attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore sono considerati come giorni di servizio e sono anche utili ai fini del superamento dell’anno di prova- formazione.
I docenti impegnati nella DAD invece, ai sensi del più volte citato comma 1 dell’art 1 del recente CCNI sulla DDI, in quanto le scuole sono chiuse ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, in caso di sospensione delle lezioni o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, devono continuare a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione o di chiusura.
La Legge di bilancio 2025 approvata dal Governo contiene disposizioni apprezzabili, come l’innalzamento della soglia…
Si discute molto di educazione alla pace, ma nelle ultime settimane la cronaca ha fatto…
Anche oggi, come faccio da ormai molto tempo, mi è capitato di leggere un vostro…
Meno soldi per le armi, più finanziamenti per la scuola, la sanità e la lotta…
Il regista napoletano Paolo Sorrentino, che ha diretto il film "Parthenope", al momento nelle sale…
L'ascolto attivo a scuola è una pratica che incoraggia gli studenti a partecipare in modo…