Attualità

Didattica a distanza: cosa fare con scuole chiuse per allerta meteo

Lo svolgimento della didattica digitale integrata, ai sensi dell’art.1 comma 1 del CCNI, sottoscritto da Flc CGIL, CISL Scuola e ANIEF, è effettuato fino al perdurare dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovuto al diffondersi del virus Covid 19, in forma complementare o esclusiva, qualora dovesse disporsi la sospensione della didattica in presenza.

Dalla lettura del comma 1 dell’art.1 del CCNI emerge che la didattica a distanza è prevista, per le scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente per lo stato di emergenza, dovuto al diffondersi della pandemia da Covid 19, e non è utilizzabile in nessun caso per altre emergenze.

La sospensione dell’attività didattica o la chiusura delle scuole per causa di forza maggiore ( ad es. per un’ allerta meteo) è  stabilita con propria  ordinanza dal  Prefetto o dal Sindaco i quali possono altresì emettere provvedimenti di chiusura delle scuole  o di sospensione delle attività didattiche in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica, di sicurezza o di incolumità pubblica, di alluvioni, di disinfestazioni, di manutenzioni straordinarie degli edifici scolastici, di elezioni, di referendum.

Fatte queste due necessarie premesse, i docenti impegnati nella didattica in presenza, in quanto le scuole sono state aperte, ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato e integrato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni o dei Sindaci, non sono tenuti a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione delle attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, come previsto dal richiamato comma 1 dell’art.1 del CCNI sulla DDI, le singole istituzioni scolastiche autonome non devono e non possono discostarsi in alcun modo dal dettato contrattuale.

Le assenze dei docenti sono pienamente legittimate e non devono né essere giustificate né recuperate, il giorno o i giorni di interruzione dell’attività didattica o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore sono considerati come giorni di servizio e sono anche utili ai fini del superamento dell’anno di prova- formazione.

I docenti impegnati nella DAD invece, ai sensi del più volte citato comma 1 dell’art 1 del recente CCNI sulla DDI, in quanto le scuole sono chiuse ai sensi del DPCM del 3 dicembre come modificato dalle singole Ordinanze dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, in caso di sospensione delle lezioni o di chiusura delle scuole per causa di forza maggiore, devono continuare a svolgere la didattica a distanza per il giorno o i giorni di sospensione o di chiusura.

Libero Tassella

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