Si sta assistendo in questi giorni alle più svariate soluzioni, adottate dalle singole scuole, per approntare la didattica a distanza.
Tralasciando i casi limite in cui alcuni dirigenti stanno tentando di mutuare le modalità di didattica e verifica delle università on line, con lezioni esclusivamente asincrone su materiali caricati in piattaforma digitale, prenotazione on line delle verifiche da parte degli alunni con possibilità, addirittura, di rifiuto del voto da parte di questi ultimi e ripetizione della verifica stessa, nella maggior parte dei casi si è partiti sulla scia dell’esperienza già maturata nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi.
Tra i vari punti dolenti, tuttavia, rimangono ancora quello relativo alla obbligatorietà o meno per i docenti di svolgere la Dad dai locali scolastici e quello relativo agli obblighi contrattuali gravanti sui docenti in quarantena.
Può svolgersi la Dad dai locali scolastici?
Nel primo caso abbiamo registrato, anche durante la diretta di Tecnica della Scuola live del 21 ottobre, diverse lamentele di docenti, soprattutto precari, circa le difficoltà riscontrate nello svolgimento da casa della didattica a distanza, a causa della mancanza o precarietà degli strumenti digitali in loro possesso, ovvero circa la necessità di sostenere gli oneri inerenti la connessione.
Sul punto avevamo suggerito una soluzione di compromesso, ossia svolgere la Dad direttamente dai locali scolastici, utilizzando le dotazioni informatiche e la rete della scuola.
Tuttavia, negli ultimi giorni abbiamo appreso dell’iniziativa di alcuni dirigenti scolastici che, di fatto, stanno richiedendo espressamente a tutti i docenti di svolgere la Dad esclusivamente dai locali scolastici, nel rispetto ovviamente dell’orario di servizio.
Sul punto, in realtà, non vi è alcuna chiara disposizione normativa che possa avallare questa scelta dei dirigenti, rinvenendosi di contro, dagli scopi stessi perseguiti dalla normativa in materia di Covid, una indicazione che in senso opposto.
Invero, se lo scopo dello svolgimento del lavoro in modalità agile e della didattica in modalità a distanza è evitare il più possibile, come quotidianamente ripetono gli esperti, la circolazione delle persone per ridurre i rischi di contagio, va da sé che, in linea di principio, proprio per ridurre la circolazione e l’esposizione al rischio di contagio, andrebbe evitata la presenza a scuola dei docenti per lo svolgimento della Dad, così come è vietato, in linea di principio, per tutte le pubbliche amministrazioni lo svolgimento delle riunioni in presenza.
Pertanto, in mancanza di espressa richiesta da parte di qualche docente che, per problemi di natura tecnica, non potesse garantire lo svolgimento della Dad dal proprio domicilio, solo in questo caso sarebbe giustificabile lo svolgimento della Dad da scuola.
Docenti in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario
Altra questione spinosa riguarda i docenti posti in quarantena.
In attesa della firma definitiva dell’ipotesi di contratto sulla didattica digitale, per i casi relativi ai docenti in quarantena le scuole si stanno organizzando sulla base dei chiarimenti di cui alla nota Inps del 9 ottobre e delle indicazioni di cui alla circolare ministeriale del 26 ottobre scorso.
In particolare, per il personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario (QSA), è previsto che “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
L’Inps ha tuttavia evidenziato, che lo stato di quarantena “non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”; da ciò derivandone che, fino all’eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia giuridicamente equiparato al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è, dunque, in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.
In effetti, la circolare ministeriale precisa che la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio, essendosi in presenza di una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, come tale tutelata dalla legge.
Su queste premesse si innestano le previsioni dell’ipotesi di CCNI sulla didattica digitale, il quale precisa che la DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria.
In effetti, la condizione del lavoratore posto in quarantena ma non effettivamente contagiato, non impedisce affatto lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile e, nel caso specifico, la didattica a distanza, non essendosi in presenza di un soggetto da tutelare in quanto affetto da patologia Covid conclamata.