Attualità

Didattica a distanza e CCNI: quote orarie minime?

Che ne è delle quote orarie minime di didattica distanza nel CCNI?

Ne avevamo parlato in passato, a commento delle linee guida sulla didattica digitale integrata: oggi la stessa questione è affrontata dal contratto collettivo nazionale integrativo rinviando alle linee guida sulla DDI ma lasciando alcuni punti in sospeso o comunque in dubbio.

Nelle linee guida sulla DDI (allegato A che va costituire il quadro di riferimento che le scuole devono tenere in considerazione nel formulare il proprio Piano Scolastico della DDI), infatti, si legge che le quote orarie minime saranno differenziate per grado di scuola:

Scuola dell’infanzia: tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. 

Scuola del primo ciclo: assicurare almeno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (10 ore per le classi prime della scuola primaria).

Scuola secondaria di secondo grado: assicurare almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona.

Il CCNI

In realtà però il CCNI non specifica un monte ore minimo, limitandosi a chiarire che le ore di DaD andranno a rispettare l’orario di servizio dei docenti. Quindi, niente più orari strani di lavoro né la pretesa che il docente sia sempre connesso. La didattica a distanza sarà più ordinata che nella prima fase della pandemia, ma la domanda è: le quote orarie minime rimangono in vigore, come da linee guida della DDI, oppure no? Ce lo chiediamo anche perché alla nostra redazione risulta che una precedente copia del CCNI contenesse esplicito riferimento a tali quote, indicazione scomparsa nell’ultimo documento. Per quale motivo? Perché le quote orarie non siano un vincolo eccessivo per gli insegnanti?

Insomma, le 15 ore (per il primo ciclo) o 10 ore (per le classi prime del primo ciclo) o 20 ore (per la scuola secondaria di secondo grado) sono quote vincolanti oppure no?

L’articolo 2 del CCNI

Ecco l’articolo 2 del CCNI: Quote orarie settimanali minime di lezione.

  1. Qualora intervengano sospensioni dell’attività didattica in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell’orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all’esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
  1. Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee
    Guida
    di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto
    2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.
Carla Virzì

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