Molti nostri lettori ci chiedono se esista l’obbligo da parte del docente di recarsi a scuola per svolgere l’attività di didattica a distanza oppure se è possibile svolgerla più comodamente da casa. Possiamo rassicurare i docenti che lo desiderano, che l’attività della didattica a distanza, in caso che tutti gli studenti siano a casa per sospensione delle attività didattiche o per quarantena, potrà essere svolta da casa.
Con la conversione in legge del decreto legge n.104/2020, noto come decreto agosto, è stato specificato che “al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica“. Questo significa che se c’è la sospensione dell’attività didattica dovuta all’emergenza epidemiologica il docente non può ricevere l’ordine di servizio di svolgere l’attività del collegamento a distanza da scuola, ma nulla osta che, essendo la scuola aperta, il docente lo possa richiedere espressamente, magari perché sprovvisto della strumentazione adeguata per farlo da casa. Nelle fasi in cui il docente si trovasse in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario insieme alle sue classi oppure se ci fosse una situazione di lockdown, allora scatterebbe lo svolgimento della didattica a distanza da casa.
Nella bozza del CCNI sulla DDI è scritto espressamente: “La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch’esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI da casa laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28, comma 1, CCNL 2016/18″.
Se la scuola adottasse una Didattica Digitale Integrata al 75%, quindi magari con pochi studenti in presenza e molti studenti a casa, come previsto dall’ultimo DPCM, allora in quel caso essendo una didattica mista, il docente dovrà garantire la sua presenza a scuola e svolgere il collegamento a distanza dalla classe in cui frequenta in presenza il 25%.
Un altro caso in cui il docente deve garantire la sua presenza a scuola facendo DDI, è quello in cui ci sono sue classi in presenza e altre classi che operano a distanza. In tal caso il docente che termina un’ora con la classe in presenza, passa a fare l’ora successiva con la classe a distanza, quindi non ha il tempo di recarsi a casa per il collegamento.
Ci sono anche i casi in cui le scuole hanno una pessima connettività e il collegamento per la didattica a distanza da scuola è proebitivo, quindi avere la libertà da parte del docente di scegliere, se ne ha la possibilità, da dove collegarsi è anche una opportunità per la buona qualità della lezione.
Bisogna anche sottolineare che, in fase di emergenza epidemiologica, lavorare da casa per i docenti, utilizzando la DaD al 100%, è un elemento di sicurezza e contribuisce a limitare i rischi dell’estendersi del contagio.
Per maggiori informazioni guarda la diretta fatta dalla nostra testata il 21 ottobre 2020
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