Il neo dirigente, mi par di capire, è convinto che verifiche e valutazioni “a distanza” siano legittimate anche in assenza di una normativa specifica, in quanto ricorda un “passo saliente” della circolare Miur n.279/2020 del 6 marzo scorso, in cui è scritto che «[…] la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa».
Vorrei far notare, ad esempio, che sia l’art. 2 comma 5 del Dpr Gelmini sia l’art. 11, comma 2 del Decreto 62/17, hanno come riferimento normativo, per la valutazione degli alunni con sostegno, l’art. 314 comma 2 del D.lgs n.297/94 che corrisponde all’art. 12 comma 3 della L. n° 104/92 che così recita: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione“, che ritengo di difficile attuazione nella sua interezza con la DAD.
Bollettino scrive anche “Quindi, ad esclusione della valutazione periodica (pagelle) e finale, normata dal Dpr 122/2009 e dal D.Lgs 62/2017, la valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, coerentemente con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali / Linee guida del Miur”.
Beh, sinceramente non credo proprio che nei PTOF si possa trovare una valutazione degli apprendimenti legata ad un qualcosa che non esiste. Esistono invece gli studenti, esistono i docenti e la loro volontà di garantire il diritto allo studio in una situazione di emergenza nazionale.
Il Ds poi conclude la sua Pro Milone precisando che a sostegno di questi strumenti valutativi vi sia una delibera del Collegio dei Docenti che definisca delle linee guida, magari affinate, per le singole discipline, da una successiva riunione dei Dipartimenti. Se da un lato mi compiaccio che un giovane DS abbia ben presente il ruolo del Collegio dei docenti, dall’altro mi tocca ricordargli che sono vietati gli assembramenti e che eventuali Collegi in streaming non hanno alcun valore giuridico e si riducono pertanto a mere conversazioni tra colleghi. I Collegi sono normati dall’art. 7 del Testo Unico e delibere formulate secondo modalità difformi non solo sarebbero nulle, ma persino impugnabili presso il Giudice del Lavoro, il quale non farebbe altro che applicare la normativa, quella esistente.
Dal mio modesto punto di vista di docente coscienzioso, l’unica che si possa applicare in questo particolare momento, è la valutazione formativa (anche se c’è chi sostiene che non si possa scindere da quella sommativa), che lo stesso Decreto 62/17 esplicita come principio fondamentale per documentare lo sviluppo dell’identità personale di ogni studente.
Mi auguro che i “tuttologi del web” comprendano che quanto stiamo volontariamente sperimentando è solo un supporto, non un fine.
Filomena Pinca
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