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Didattica a distanza, il Ds la impone e la Gilda Calabria lo diffida

Succede in un Istituto di Istruzione Superiore della Calabria, ma per la verità anche in tante altre scuole, il Dirigente scolastico impone, tramite circolare, la didattica a distanza per i docenti. La Gilda degli Insegnanti della Calabria interviene con una diffida, chiedendo il ritiro della circolare dirigenziale.

Circolare del Dirigente scolastico

Nella circolare del Dirigente scolastico è scritto che da lunedì 16 marzo l’orario delle lezioni a distanza, effettuate attraverso l’applicazione Meet associata alla piattaforma Gsuite, si svolgerà per 4 lezioni al giorno, di 40 minuti ciascuna, a partire dalle ore 9.00 e con una pausa di 5 minuti fra una lezione e quella successiva e con intervallo di 20 minuti fra le prime due e le ultime due ore. I docenti dovranno annotare sul registro elettronico gli alunni presenti e il tipo di attività svolta in modalità a distanza. Oltre alle verifiche formative già in atto, i docenti potranno effettuare verifiche sommative avendo cura di prendere tutte le misure necessarie per assicurare l’autenticità della provenienza della prova.

Diffida della Gilda Insegnanti della Calabria

Rispetto alla circolare scritta dal Dirigente scolastico, prende una netta posizione il Coordinatore della Gilda Calabria Antonino Tindiglia. Il sindacalista della FGU GILDA specifica che l’imposizione di un orario di servizio per la didattica a distanza è contra legem e contro il C.C.N.L. attualmente vigente e cogente. Alla luce del contenuto della circolare del Ds in cui si cita la “nota dell’8 marzo del Ministero dell’Istruzione”, è bene specificare, sostiene Tindiglia, che si tratta per l’appunto di una “nota” che non può certo derogare a fonte avente forza di legge.

Il sindacalista della Gilda Calabria puntualizza, nella sua diffida al DS, che è lo stesso MIUR che nelle sue FAQ ricorda in cosa consiste la sospensione dell’attività didattica: “La sospensione dell’attività didattica comporta l’interruzione delle lezioni…Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico…in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.” Questo significa, conclude Tindiglia, che dal combinato disposto tra gli artt. 1256 e 1258 c.c. e le interpretazioni sussistenti in materia, il personale docente non è tenuto a prestare alcun tipo di attività lavorativa, salvo quelle già calendarizzate, programmate, ma che nel contesto dato dall’impossibilità di recarsi a scuola, sono, de facto, ineseguibili.

La posizione della Gilda insegnanti è tale da volere sottolineare il fatto che la libertà d’insegnamento – art. 33 Cost. – va preservata, come va preservato il diritto all’istruzione degli studenti. Sono illegittime le imposizioni di metodologie didattiche. Ai docenti spetta la libera scelta di quale metodologia fare strumento. L’art. 7 T.U. – d.p.r. n° 297/94 – afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. Da ciò si desume che il dirigente scolastico ha l’obbligo di attivare la didattica a distanza, ma che questa è rimessa nell’attuazione alla discrezionalità dei singoli docenti, nel rispetto del sacrosanto diritto della libertà d’insegnamento che non può essere determinato in via decisionista, unilaterale, arbitraria da parte del DS. Lo stesso MIUR, nella sua nota del 6 marzo, evidenzia che: “E’ essenziale, nella definizione della modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante.” La libertà d’insegnamento viene riaffermata dallo stesso MIUR anche in riferimento all’aspetto valutativo, nella nota dell’8 marzo, quando scrive: “…Si ricorda peraltro che la normativa vigente – Dpr 122/09, D.lgs 62/17-…lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono fonte tradizionale e non normativa.”

Lucio Ficara

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