Una Dirigente scolastica muove una contestazione ad un docente che fumava durante la lezione in collegamento a distanza. Anche se il prof si trova a casa sua, secondo la Dirigente scolastica, il docente non può fumare in quanto il luogo da cui si collega è da considerarsi una vera e proprio aula.
La legge n.584 dell’11 novembre 1975 è fatto divieto di fumo nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado. Dal 2013 c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole. É quanto previsto dai nuovi commi, introdotti dalla legge 128/2013, che aggiornano e implementano la legge anti-fumo del 2003. La legge vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola (cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…).
Violare il divieto negli istituti scolastici si tradurrà in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione delle norme antifumo, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Pare ovvio che la legge antifumo si riferisca alle aule fisiche e alle pertinenze fisiche degli edifici scolastici e non alle aule virtuali delle piattaforme online. Certo è che se un docente si collega da scuola per fare la DaD deve rispettare le norme antifumo e non può certamente fumare. Qualche dubbio c’è ovviamente se il docente si collega dalla propria abitazione, dove sembra alquanto strano che il Dirigente scolastico possa intervenire a redarguire il docente che fuma a casa sua.
Resta il fatto che un educatore dovrebbe evitare di fumare davanti agli alunni minori anche se si trovano a distanza, per il semplice fatto che il vizio del fumo non è un esempio civico. Ma pensiamo che l’interpretazione estensiva della legge antifumo, applicabile anche nei locali dell’abitzione del docente sembra essere una vera e propria forzatura.
Visto che la legge non è estensiva e non prevede, almeno espressamente, il divieto di fumo di studenti e professori durante la DaD, nulla osta predisporre un regolamento di Istituto in cui venga istituito, con delibera collegiale, il divieto di fumo durante le attività a distanza da qualsiasi luogo ci si colleghi. In tal caso l’invito della Dirigente scolastica al prof che fumava in DaD verrebbe legittimato da una norma interna della scuola.
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