Nel corso del passaggio al Senato nel decreto Cura Italia è stata inserita una disposizione molto importante in materia di valutazione di cui però si è finora parlato molto poco
Si tratta dell’articolo 87 comma 3 ter che così recita: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
“Ripulita” dai riferimenti normativi la disposizione sembra dire, in sostanza, che la valutazione collegata alle attività di didattica a distanza ha lo stesso valore legale delle sue forme più “tradizionali”.
In effetti, se si legge il dossier prodotto dall’ufficio legislativo della Camera, se ne ha la conferma.
La norma – si legge nel dossier – “attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza – per l’anno scolastico 2019/2020 – gli stessi effetti di quella normalmente prevista” dalle norme consuete.
La finalità della disposizione – si legge sempre nel dossier – sembra essere proprio quella di “garantire efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza anche qualora la stessa valutazione venga svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente”.
La norma dovrebbe porre fine ai dubbi (e anche alle polemiche) degli ultimi giorni: è del tutto legittimo collegare la valutazione degli studenti alle attività svolte con la didattica a distanza senza correre il rischio di incorrere in procedure o atti illegittimi.
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