Scrivo in merito all’articolo uscito ieri su Tecnica della Scuola a proposito delle pratiche di didattica a distanza, attivate dei nostri Istituti in questi giorni di emergenza CoVid-2019.
Il pezzo, fa alcune affermazioni riguardo la valutazione degli apprendimenti durante la didattica a distanza che hanno allarmato molti docenti e che non trovano riscontro in quella che è la normativa di riferimento. Mi riferisco, in particolare, a questo passaggio:
«La didattica a distanza attivata dalle scuole, che ha visto tantissimi docenti impegnarsi volontariamente per farla funzionare, non è uno strumento che, almeno per adesso, possa considerarsi come attività didattica valevole per il conseguimento dei 200 giorni di scuola al fine della validità dell’anno scolastico, nemmeno uno strumento che possa consentire una idonea e legittima valutazione degli studenti. Non essendo normata la possibilità della didattica a distanza, in periodo di sospensione delle attività didattiche, diventa illegittimo registrare una valutazione scritta e orale fatta a distanza da uno studente.»
A questo proposito, riporto il passo saliente della circolare Miur n.279/2020 del 6 marzo scorso, che l’autore dell’articolo dovrebbe avere ben presente.
«Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. »
Quindi, ad esclusione della valutazione periodica (pagelle) e finale, normata dal Dpr 122/2009 e dal D.Lgs 62/2017, la valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, coerentemente con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa della scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali / Linee guida del Miur.
Pertanto non è affatto vero che, in assenza di una normativa specifica, la valutazioni effettuate con la didattica a distanza siano illegittime e non vadano registrate, tutt’altro.
È importante, invece, che a sostegno di questi strumenti valutativi vi sia una delibera del Collegio dei Docenti che definisca delle linee guida, magari affinate, per le singole discipline, da una successiva riunione dei Dipartimenti. Starà poi all’autonomia professionale dei docenti stabilire quale peso attribuire alle singole valutazioni nella formulazione della proposta di voto allo scrutinio finale, così come già oggi avviene per tutte le valutazioni “in presenza”.
Marco Bollettino – Dirigente Scolastico del Liceo “A.Gramsci” di Ivrea
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