Sono in tanti i docenti che chiedono se è legittimo, in questa fase di emergenza coronavirus, dove fino al 3 aprile 2020 (almeno per adesso) sono sospese le attività didattiche, rilevare le assenze degli alunni dai collegamenti della didattica a distanza e fare delle verifiche da valutare con sul registro elettronico.
Il termine attività didattiche è definito dall’art.74, comma 2, del d.lgs.297/94, in cui è scritto che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità. Alle lezioni, viene specificato nel comma 3 del suddetto articolo, vengono assegnati almeno 200 giorni. In buona sostanza le attività didattiche consistono negli almeno 200 giorni di lezione e nelle attività funzionali all’insegnamento programmate ogni inizio di anno scolastico.
Fino al 3 aprile 2020, ma molto probabilmente anche oltre, le attività didattiche sono sospese in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Italia, a causa della grave emergenza sanitaria del Covid-19.
Con la sospensione delle attività didattiche l’utilizzo dei registri di classe è notevolmente ridotto agli applicativi per inserire materiale di studio, assegnazione di compiti, ma non può essere utilizzato per attestare la presenza del docente, le assenze degli studenti ed eventuali note disciplinari. In buona sostanza la sospensione delle attività didattiche fa cessare il normale utilizzo del registro di classe elettronico. L’avvio delle forme più disparate di didattica a distanza, non essendo normata dalla legge e dalle norme contrattuali, non può essere considerata obbligatoria e come se fosse una ripresa delle attività didattiche, si tratta soltanto di un supporto volontario dei docenti attivato dalle scuole a seguito del DPCM del 4 marzo 2020.
La didattica a distanza attivata dalle scuole, che ha visto tantissimi docenti impegnarsi volontariamente per farla funzionare, non è uno strumento che, almeno per adesso, possa considerarsi come attività didattica valevole per il conseguimento dei 200 giorni di scuola al fine della validità dell’anno scolastico, nemmeno uno strumento che possa consentire una idonea e legittima valutazione degli studenti. Non essendo normata la possibilità della didattica a distanza, in periodo di sospensione delle attività didattiche, diventa illegittimo registrare una valutazione scritta e orale fatta a distanza da uno studente.
Sulla questione della validità dell’anno scolastico 2019/2020, sul come dovranno essere valutati gli studenti, sul come assegnare crediti scolastici, sul come stabilire i debiti scolastici, sul come svolgere l’esame di Stato, servirebbe un decreto ad hoc che riguardi la scuola, anche perché, come sembra essere fortemente probabile, a scuola non si tornerà il 6 aprile, ma si arriverà ormai sicuramente alla seconda metà del mese di aprile 2020.
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