Non costituiscono reddito imponibile, e quindi non sono soggetti all’Irpef, i rimborsi erogati dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet utilizzati per la didattica a distanza. Analogo discorso vale per i voucher rilasciati dal datore di lavoro, sempre per l’acquisto dei medesimi dispositivi, presso rivenditori convenzionati, purché siano utilizzati per la DaD.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 27 maggio, con la quale ha risposto al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto dei suddetti strumenti da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.
Secondo il Fisco, dunque, le somme e le prestazioni con finalità di educazione e istruzione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente.
La società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, fondamentali per la didattica a distanza.
C’è però una condizione: il dipendente deve fornire idonea documentazione, rilasciata dall’istituto scolastico o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD.