Una Dirigente scolastica di un Istituto Professionale fa, in forma scritta, una richiesta di chiarimenti ad una docente per conoscere le “motivazioni” che l’avrebbero indotta a svolgere l’attività della didattica a distanza senza accendere la webcam, in modo da poter essere vista dagli studenti e dalle studentesse.
Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia imposto la sospensione delle attività didattiche e introdotto la Didattica Digitale Integrata, bisogna sapere che dal punto di vista della protezione dei dati personali lo stato d’emergenza non comporta nessuna deroga alla corretta applicazione del diritto alla privacy e sul come trattare i dati personali in modo lecito, corretto, trasparente, sicuro, e proporzionale alle finalità.
Lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI, ma comunque occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.
Bisogna ricordare che la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prescrive alle scuole statali precise istruzioni dal punto di vista della privacy. Tale nota ministeriale sottolinea di informare gli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Sezione 2 Informazione e accesso ai dati personali , di stipulare contratti ex art. 28 GDPR per l’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza, di garantire l’applicazione dei principi di cui all’art. 5 GDPR e di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali di cui all’art. 35 GDPR.
Spetta alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso una specifica dichiarazione, i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all’attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del CCNI riferito alla Didattica Digitale Integrata, bisogna sottolineare che il docente che svolge l’attività didattica online a distanza svolge la sua lezione nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli organi collegiali e dell’autonomia progettuale e organizzativa dell’Istituzione scolastica.
Questa norma quindi lascia libertà al docente di svolgere la sua lezione utilizzando la condivisione dello schermo e delle slide di supporto commentate tramite microfono aperto, senza il bisogno di aprire la webcam e mostrarsi agli studenti.
I docenti, per la normativa vigente, non hanno obblighi di svolgere la lezione a distanza aprendo la webcam, ma hanno l’obbligo di assicurare la lezione, nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. Da nessuna parte esiste una normativa che stabilisce per il docente l’obbligo di svolgere l’attività con la webcam aperta. La richiesta della Ds , rivolta ad una docente che non utilizza la webcam, riguardo le motivazioni della sua scelta operativa di non mostrarsi alla classe, sembra fuori luogo soprattutto se si volesse contestare sul piano normativo questa scelta.
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