Il Ministero dell’Istruzione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di registrare le lezioni svolte in DaD.
Nell’ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.
Non è invece ammesso video-registrare la lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Infatti, cambiano semplicemente le modalità, ma la “sostanza” resta la stessa: cioè si tratta in pratica di uno “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, come se si fosse in presenza.
Il MI fornisce anche alcune indicazioni alle scuole: è opportuno adottare accorgimenti per minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore).
In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).