Si può davvero fare didattica distanza? Si può insegnare (e apprendere) senza contatti diretti studenti/docenti, avvalendosi degli stessi schermi elettronici cui i ragazzi sono collegati “H24”? O la didattica a distanza è un palliativo, un sussidio, una coperta (corta) per tamponare (a breve) l’impossibilità dell’incontro in aula, perché gli alunni non dimentichino tutto quanto hanno appreso?
Proviamo a rispondere prima di tutto dal punto di vista didattico.
Tutti i docenti sanno quanto sia difficile tener viva l’attenzione dei propri allievi persino in presenza: il docente efficace è quello che mette in campo tantissime energie — proprio come fa un attore sulla scena — questo scopo. E, mentre spiega, ha modo di controllare il “feedback”: ossia la risposta degli alunni alla propria azione didattica. Per questo una classe non dovrebbe contare più di 15-20 allievi: proprio per permettere al docente una relazione di empatia e dialogo con tutti, e con ognuno individualmente. Cosa già di per sé difficilissima nelle attuali classi-pollaio di 30 alunni, con temperature tropicali da marzo a novembre. Come si può ragionevolmente immaginare che ciò possa verificarsi in videoconferenza?
Tutti constatiamo quanto frenetico sia il rapporto dei nostri ragazzi con cellulari, tablet e computer, e quanto la loro attenzione sia continuamente disturbata da notifiche di messaggi, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, dalla tentazione del giochino elettronico, del video musicale, o peggio; e quanto tutto ciò si traduca (persino negli adulti) in disattenzione cronica, cronicizzata superficialità ed incapacità di approfondire, di formulare domande, di concepire curiosità non dettate da impulsi emotivi e compulsivi. Non lo diciamo noi: lo confermano studi scientifici di noti psichiatri, neurologi e psicologi.
Non parliamo poi delle verifiche “online”. Nessun docente serio le prenderebbe minimamente in considerazione, vista la facilità con cui qualunque alunno potrebbe giovarsi di aiuti esterni per rispondere a eventuali malaugurate interrogazioni via web o — peggio — prove scritte da inviare al docente da casa. Verifiche di tal fatta non avrebbero alcun valore legale, esponendo i docenti (e i Dirigenti che le avallassero) a contestazioni legali anche gravi.
C’è infine da aggiungere l’aspetto socioeconomico della questione: molti alunni provengono da situazioni di disagio, di svantaggio, di povertà. Ben lo sanno quei docenti che non frequentano solo i Licei della Roma “bene” e della Milano “da bere”. Dunque, mentre la didattica in presenza è per tutti, la didattica a distanza non lo è; e non si può certo tollerare che insegnamento e valutazione siano fruibili solo da chi ha i soldi per i “device” e per la connessione. Infatti molte famiglie stanno già protestando.
Naturalmente è auspicabile che, in momenti di emergenza come l’attuale, i docenti s’impegnino comunque per stimolare i ragazzi da casa, aiutandoli a non deconcentrarsi, a non mollare, a non perdere l’abitudine allo studio. Però gli stessi docenti devono esser liberi — come Costituzione e leggi dettano — di scegliere metodi, mezzi e strumenti per farlo.
Orbene, poniamo che un Dirigente voglia esser più realista del re e imporre, in nome del DPCM, sia l’attività didattica a distanza, sia gli strumenti, i metodi i mezzi per realizzarla. Può farlo?
Per capire la risposta a questo quesito basta consultare la normativa, che è molto chiara e non necessita dell’esegesi di raffinati biblisti. Infatti, la didattica tramite strumenti informatici a distanza non esiste nel mansionario previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei docenti, né è mai stata tra gli obblighi previsti dalla funzione docente. Essa può esser svolta solo su base volontaria (come tutte le attività aggiuntive), e rispettando gli accordi tra Dirigente Scolastico e Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’istituzione scolastica. Infatti l’articolo 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”, norma di primo livello nella gerarchia delle fonti normative) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo distanza dell’attività dei lavoratori. Il comma 2 di detto articolo stabilisce che «Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (…) possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali».
Ciò significa che stiamo incitando gli insegnanti a riposarsi in questo periodo di sospensione dell’attività didattica? Ribadiamo: no davvero! Anche perché sarebbe una battaglia persa: i docenti lavorano per senso del dovere e per passione, malgrado i salari da fame e le vessazioni cui sono costretti da decenni. Quel che ci preme ribadire è la libertà d’insegnamento, fondamentale per il progresso civile della nazione, come ben sapevano i Padri costituenti che l’hanno sancita nella nostra Carta fondamentale. La quale non può venir messa nel surgelatore ogniqualvolta sorga un’emergenza.
Gravissimo sarebbe constatare che la democrazia va in vacanza a seguito di motivi emergenziali. E, per quanto noi cittadini siamo tenuti a rispettare i provvedimenti miranti a tutelare la salute comune, niente è più alto della Costituzione, che tutela il comune futuro.
Ma torneremo presto sull’argomento.
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