La didattica a distanza ha posto, sin da subito, problemi legati alla privacy, sia in relazione alle piattaforme utilizzate (e per la gestione dei dati), sia per l’utilizzo di webcam durante le lezioni.
Con il documento “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” il Ministero dell’Istruzione fa il punto sulle misure da adottare.
Le Istituzioni scolastiche devono informare gli interessati in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nell’ambito dell’erogazione dell’offerta formativa. Poiché attraverso l’utilizzo della piattaforma per l’erogazione della DDI sono trattati sia dati degli studenti che dei docenti e, in taluni casi, anche dei genitori, è opportuno che le scuole forniscano a tutte queste categorie di interessati, di regola all’inizio dell’anno scolastico tutte le informazioni relative a tali trattamenti.
Tale informativa dovrà essere redatta in forma sintetica e con un linguaggio facilmente comprensibile anche dai minori e dovrà specificare, in particolare, i tipi di dati e le modalità di trattamento degli stessi, i tempi di conservazione e le altre operazioni di trattamento, specificando che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’erogazione di tale modalità di didattica, sulla base dei medesimi presupposti e con garanzie analoghe a quelli della didattica tradizionale.
In tale sezione devono essere puntualmente indicati i soggetti dai quali saranno trattati i dati nell’ambito della DDI, specificando le diverse modalità di fruizione (App, Piattaforma web, …), informando sull’eventuale utilizzo di tecnologie in cloud e precisando se queste comportano un trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.
Inoltre, le istituzioni scolastiche che facciano ricorso a nuove piattaforme per l’erogazione della DDI, laddove non abbiano già provveduto, dovranno provvedere ad aggiornare l’informativa rilasciata agli interessati al momento dell’iscrizione o, nel caso del personale scolastico, al momento della stipula del contratto di lavoro, indicando gli eventuali nuovi fornitori del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell’istituzione stessa.
In relazione alla conservazione dei dati personali, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico.
Lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra nell’ambito dell’attività di DDI, ma comunque occorre precisare che l’utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.
Spetta alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l’utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti, attraverso uno specifico “disclaimer”, i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all’attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.
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