Come avevamo preannunciato, il Ministero ha pubblicato la nota operativa che fa seguito alla sottoscrizione del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) anche da parte della FLC CGIL.
Nella nota (che sostituisce la contestata nota precedente) viene ribadita l’obbligatorietà della DDI: “l’attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, l’istruzione”.
La nota entra poi nel merito dell’orario di servizio.
Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.
In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio.
Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi si utilizza il registro elettronico.
Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro.
Si dovranno svolgere secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni.
Le riunioni degli organi collegiali dovranno svolgersi in modalità a distanza.
Il docente può introdurre gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
La nota interviene anche sul punto che era stato maggiormente contestato e va a rettificare la precedente nota di fine ottobre: il Dirigente scolastico, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, adotta, può autorizzare l’attività didattica non in presenza, garantendo comunque che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell’attività in DDI da parte dei docenti, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica, deve essere resa informativa alle RSU.
Solo dopo aver garantito la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le scuole attivino le verifiche delle eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d’uso.
Particolare attenzione è dedicata agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali.
Il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il CCNI, all’articolo 1, comma 3, disciplina la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive.
Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d’uso della necessaria strumentazione tecnologica.
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