I lettori ci scrivono

Didattica in presenza per alunni DVA? Invito a riflettere

A proposito dell’atto d’amore auspicato da qualcuno per la didattica in presenza per gli alunni DVA, vorrei avanzare una considerazione certo di non poca rilevanza su cui riflettere con cura e, come elemento di base, devo premettere e precisare che i relativi DPCM del Presidente del Consiglio Conte non ne prevedono un tassativo obbligo, ma solo una “possibilità” lasciata, quindi, alla libera scelta delle scuole nel contesto della generale sospensione della attività in presenza…….(testualmente…. “ferma restando la possibilità…..”). 

Premesso, poi, che la ratio dei DPCM ed anche delle Ordinanze di Sindaci o Presidenti Regione in merito all’emergenza Covid è fondata innegabilmente sulla necessità della massima prevenzione possibile del contagio e premesso, ovviamente, che la massima prevenzione possibile, per sua stessa definizione, non può che valere per tutti senza distinzioni di sesso,  qualifica e/o quant’altro, mi chiedo:  

se le lezioni in presenza per gli alunni DVA non sono un obbligo tassativo imposto dall’alto e/o per legge cui non può che darsi seguito senza, quindi, alcuna propria responsabilità, ma rientra esclusivamente nelle valutazioni e susseguenti determinazioni di una scuola, non potrebbe allora un docente di sostegno contagiato a scuola o un Ata (o –ahimé– un loro congiunto/erede) proporre denuncia per infortunio sul lavoro certamente prevedibile ed altrettanto certamente anche ben evitabile? La ben nota legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è chiarissima al riguardo ed un giudice non potrebbe che applicarla    

Sono certo che non un buon, ma anche un mediocre avvocato saprebbe bene come attivarsi e, allora, sarebbero guai pesantissimi sotto il profilo non solo economico, ma anche e soprattutto penale! ……..E si stia certi che  Sindaci, Presidenti di Regioni e Ministero non si porranno certo al fianco di nessuno, DS o vuoi anche un intero Collegio Docenti, ove coinvolto nella decisione, (né  potrebbero) sostenendone o condividendone spese ingentissime e responsabilità; ovvero a fianco di chi, da solo o come intero Organo Collegiale, poi, resterà solo e sarà legalmente giudicato responsabile avendo avuto gli strumenti per far diversamente, ma ha scelto di non farlo, magari per quell’atto d’amore che è facile chiedere e che, però, per essere elargito, poi, nelle possibili rovinose conseguenze, lo si deve togliere e negare alla/e propria/e famiglia/e!  

Cosimo D’Agostino

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