Quello dell’insegnamento dell’educazione civica è certamente uno dei nodi più complicati che il Ministro deve affrontare.
La legge è in vigore dal 5 settembre ma gli effetti si vedranno in concreto solo a partire dal 2020/2021.
Per intanto nelle scuole non si sa come procedere, come testimonia questa insegnante che ci ha inviato un interessante contributo.
La lettera
di Paola Rossi
In questi primi giorni del nuovo anno scolastico, docenti e dirigenti si stanno dedicando ad una difficile interpretazione del dettato normativo e dei suggerimenti operativi indicati nell’Allegato A. Tra i punti di più difficile inquadramento c’è il rapporto tra la trasversalità dell’insegnamento della nuova materia e il vincolo, nelle scuole superiori, di affidarla ai docenti di discipline giuridiche ed economiche.
Se da una parte, infatti, le linee guida precisano che l’insegnamento “è trasversale“, dall’altra precisano che le istituzioni scolastiche del secondo ciclo hanno “Il vincolo di affidare l’educazione civica, ove disponibili nell’organico dell’autonomia, ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche“. Come conciliare queste due esigenze che sembrano contrastanti?
La soluzione, a mio avviso e di molti colleghi che rappresento, è nello stesso Allegato A, che distingue tra“l’educazione civica” e ”le educazioni non del tutto riconducibili a specifiche discipline”.
Deve essere il Ptof a connettere i due tipi di educazione. L’educazione civica, sempre secondo le linee guida, si compone di otto contenuti: su questi, a nostro avviso, c’è il vincolo di affidamento ai docenti A046. Il vincolo, infatti, riguarda soltanto l’educazione civica, non le altre educazioni. Queste ultime, da parte loro, contengono tre tematiche che, rimanendo fuori dell’educazione civica in senso stretto, possono essere affidate anche ai docenti che non appartengono alla classe di concorso A046. In questo modo si garantisce la “dimensione comunque trasversale” invocata dall’allegato A. Questi docenti tratteranno le tematiche non afferenti propriamente all’educazione civica attraverso riflessioni inserite nei propri programmi, ma anche tramite progetti e altre attività extra scolastiche.
Questa interpretazione è suffragata dalla lettura dell’articolo 3, comma 2, del decreto firmato dell’ex ministro Bussetti: nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento dell’educazione civica è detto “ trasversale” e deve essere affidato ai docenti “ in contitolarità”; nelle scuole del secondo ciclo, dove è presente il docente A046, l’insegnamento non è più detto trasversale e proprio per questo non deve essere affidato in contitolarità ai colleghi. L’articolo 3, comma 2, che qui riprende alla lettera l’articolo 2, comma 4, della legge 92/2019, non pone alternative. È una scelta chiara e ovvia, d’altra parte: nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado i docenti di Diritto mancano e quindi il corpo unico dell’educazione civica può frantumarsi in una pluralità di moduli da assegnare ai più svariati docenti; alle superiori, al contrario, il docente A046 può essere presente, e in tale caso a lui dovrà essere affidato l’insegnamento dell’educazione civica, senza contitolarità con altri docenti, perché la matrice giuridica è evidente.
Attraverso questa ottica interpretativa può anche essere superato il dettato dell’articolo 3, comma 1, del decreto che stiamo commentando: il vincolo di non superare il monte orario obbligatorio non può valere quando la scuola dispone di docenti potenziatori A046 con cattedre di 18 ore a disposizione della scuola e a carico del bilancio dello Stato. In questo caso sembra naturale, quasi necessario, poter aggiungere un’ora autonoma all’orario curricolare, senza necessariamente ricorrere alla decurtazione delle altre materie. Lo conferma l’articolo 3, comma 6, dello stesso decreto, laddove lascia trasparire la ratio legis dell’intera normativa: l’importante è che non derivino incrementi o modifiche dell’organico né ore di insegnamento eccedenti le 18 ore della cattedra di ciascun docente.
Ci si auspica che lei, onorevole Fioramonti, possa chiarire questa lettura della normativa con una circolare interpretativa qualora decidesse di confermare il decreto Bussetti, onde evitare distorsioni interpretative da parte di presidi e docenti.
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