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Dimensionamento scolastico: criteri generali e specifici per piccole isole, montagna e aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

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Entro il 30 novembre 2023 prossimo venturo, le Regioni, in riscontro a quanto disposto dall’art. 1 del decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023, dovranno provvedere al dimensionamento della rete scolastica, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado. Fermo restante che potrebbero essere previste forme di compensazione interregionale e con delibera motivata della Regione, previsto un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

Criteri generali

Il decreto interministeriale, firmato sia dal Ministro dell’Istruzione e del Merito sia del Ministro dell’Economia e Finanze, nel dettare i criteri generali per la definizione del contingente organico dei D.S. (Dirigenti Scolastici) e dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 fa espresso riferimento ai parametri della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Dimensionamento

Secondo quanto indicato dal decreto 127/2023 i parametri delle singole istituzioni sono individuati nella misura di un minimo di 900 e un massimo di 1000 alunni, ad eccezione di quelle operanti nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per le suddette realtà il numero di alunni è previsto fino a 600, ma comunque non meno di 400. Detti parametri dovrebbero essere stabilizzati per almeno un quinquennio.

Anno scolastico 2024/2025

Nell’anno scolastico 2024/2025 è prevista, per le scuole situate nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, la possibilità di garantire a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza scolastica e di DSGA non inferiore a quello previsto dai parametri dimensionali del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. all’art. 19 commi 5 e 5 bis, fermo restante:

  • il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali
  • l’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato.

Sedi attivabili

Sulla base delle direttive date dal decreto 127/2023, e sulla base del numero degli alunni iscritti nelle scuole statali, il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è:

  • per l’anno scolastico 2024-2025: 961
  • per l’anno scolastico 2025-2026: 949
  • per l’anno scolastico 2026-2027: 938

in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando che il numero di sedi ottenuto, utilizzando i criteri suddetti, è confermato anche nel caso in cui sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.

Ridimensionamento annuale

Il decreto comunque non esclude la possibilità di aggiornare annualmente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti dal decreto interministeriale per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 .

Organico triennale

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri suddetti, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali, secondo l’allegata tabella al Decreto Interministeriale.