Entro il 30 novembre 2023 prossimo venturo, le Regioni, in riscontro a quanto disposto dall’art. 1 del decreto interministeriale 127 del 30 giugno 2023, dovranno provvedere al dimensionamento della rete scolastica, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado. Fermo restante che potrebbero essere previste forme di compensazione interregionale e con delibera motivata della Regione, previsto un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.
Il decreto interministeriale, firmato sia dal Ministro dell’Istruzione e del Merito sia del Ministro dell’Economia e Finanze, nel dettare i criteri generali per la definizione del contingente organico dei D.S. (Dirigenti Scolastici) e dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 fa espresso riferimento ai parametri della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Secondo quanto indicato dal decreto 127/2023 i parametri delle singole istituzioni sono individuati nella misura di un minimo di 900 e un massimo di 1000 alunni, ad eccezione di quelle operanti nei comuni di montagna, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per le suddette realtà il numero di alunni è previsto fino a 600, ma comunque non meno di 400. Detti parametri dovrebbero essere stabilizzati per almeno un quinquennio.
Nell’anno scolastico 2024/2025 è prevista, per le scuole situate nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, la possibilità di garantire a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza scolastica e di DSGA non inferiore a quello previsto dai parametri dimensionali del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111. all’art. 19 commi 5 e 5 bis, fermo restante:
Sulla base delle direttive date dal decreto 127/2023, e sulla base del numero degli alunni iscritti nelle scuole statali, il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è:
in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando che il numero di sedi ottenuto, utilizzando i criteri suddetti, è confermato anche nel caso in cui sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.
Il decreto comunque non esclude la possibilità di aggiornare annualmente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti dal decreto interministeriale per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 .
La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri suddetti, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali, secondo l’allegata tabella al Decreto Interministeriale.
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