Ormai è chiaro: il dimensionamento delle istituzioni scolastiche (con relativa contrazione degli organici di DS e DSGA) rientra nelle competenze dello Stato.
Il principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale che ha respinto i ricorsi di tre regioni (Toscana, Emilia-Romagna e Puglia) contro le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2023.
La Corte ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della stessa legge, “dichiarando – si legge in un Comunicato della Consulta – costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione”.
Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che “nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l’effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l’attività didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale”.
Ciò in quanto, la norma non incidere in alcun modo sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi.
“In tale prospettiva – aggiunge la Consulta – la nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unità; precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde”.
La sentenza precisa anche che la normativa statale si pone “come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR” ed è diretta, in sintesi, a rendere più efficiente ed efficace il sistema.