La Corte costituzionale ha deciso oggi i ricorsi delle Regioni Toscana, EmiliaRomagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.
La sentenza non è ancora stata depositata ma l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte rende noto che i ricorsi sono stati rigettati in quanto, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, restano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato.
Del resto, sottolinea l’ufficio stampa, la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.
In relazione alla impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale della norma nella sola parte in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.