Il personale che si trova nella situazione di esubero per effetto anche del dimensionamento delle istituzioni scolastiche può presentare la domanda di cessazione anticipata dal servizio, a decorrere dal 1° settembre 1999, entro la data del 5 agosto 1999. Restano valide le domande di dimissioni volontarie presentate nei termini fissati nel D.M. 30 dicembre 1998, n. 495.
Gli uffici competenti, in base all’art. 1 del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, sono tenuti, entro il 14 agosto 1999, a notificare agli interessati la mancata maturazione del diritto a pensione al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni.
I docenti che hanno titolo all’immissione nei ruoli del personale direttivo ai sensi dell’art. 11 – comma 2 – della legge 3 maggio 1999, n. 124 possono revocare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 1° settembre 1999, presentate nei termini fissati dal D.M. 30 dicembre 1998, n. 495, entro la data del 31 luglio 1999.
Una nostra lettrice ci chiede se avendo la precedenza dell'art.21 della legge 104/92, ha diritto…
Esiste un forte disallineamento tra la domanda di professioni tecniche e persone qualificate disponibili e…
Alla Maturità in elicottero. È questa la storia di Gaja, una ragazza che vive a…
Continua a tenere banco la vicenda degli studenti brillanti e con voti ottimali che si…
Il Decreto 71 del 31 maggio 2024, in procinto di essere convertito in legge entro…
Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…