In quasi tutte le scuole si programma e si progetta in seno ai dipartimenti di area disciplinare, determinando, di fatto, delle vere e proprie articolazioni del Collegio docenti. Questi dipartimenti non sono riconosciuti dalle norme legislative e contrattuali, ma sono una prassi molto diffusa in tutte le scuole.
La formazione e l’articolazione dei dipartimenti disciplinari è un aspetto che può cambiare da scuola a scuola, in quanto dipende dai regolamenti autonomi di ogni singola Istituzione scolastica. Per esempio in alcuni Licei Scientifici i dipartimenti si dividono nel seguente modo: 1) Il dipartimento di matematica-fisica e informatica; 2) Il dipartimento di Italiano-latino e geostoria; 3) Il dipartimento di storia e filosofia; 4) Il dipartimento di chimica-biologia e scienze della Terra; 5) Il dipartimento di disegno e storia dell’arte; 6) Il dipartimento di lingua e letteratura straniera; 7) Il dipartimento di sostegno; 8) il dipartimento di scienze motorie; 9) Il dipartimento di religione cattolica.
In altre scuole le aree sono più generiche e accorpate: 1) Dipartimento matematico-scientifico e tecnologico; 2) Dipartimento Linguistico-sociale; 3) Dipartimento tecnico-professionale; 4) Dipartimento giuridico-economico; 5) Dipartimento di sostegno.
Comunque l’organizzazione dei dipartimenti è prerogativa dell’autonomia scolastica e la sua struttura può essere decisa dal Collegio docenti e deve essere inserita nel PTOF.
Anche le scuole dell’infanzia e la scuola primaria utilizzano il dipartimento come articolazione interna del Collegio docenti, di prassi vengono istituite quattro aree dipartimentali: 1) Umanistica; 2) Linguistica; 3)Artistica-Espressiva; 4) Scientifica-Tecnologica.
Il dipartimento di una classe di concorso o di un’area interdisciplinare di una scuola secondaria di I o II grado, non è un organo collegiale riconosciuto dalla legislazione scolastica, ma è soltanto un’articolazione del Collegio docenti. Proprio il Collegio docenti decide, per rendere il lavoro di programmazione più semplice, di disarticolarsi in più dipartimenti e lo deve fare con un voto di maggioranza. Un dipartimento non ha potere deliberante, ma può solamente programmare e proporre pareri al Collegio dei docenti, che resta il vero organo deliberante in materia di valutazione.
Negli Istituti comprensivi dove sono raggruppate scuole secondarie di I grado, scuole primarie e dell’infanzia, il collegio dei docenti è un organo unico che mette insieme tutti i docenti dei vari ordini in un’unica adunanza. Sarà il Collegio docenti nella sua interezza a deliberare sui compiti riconosciuti dalla legge.
Il collegio dei docenti, ai sensi dell’art.7, comma 2 lettera a), del d.lgs. 297/94, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Quindi per quanto suddetto, appare ovvio che debba essere il Collegio dei docenti, attraverso le sue articolazioni dipartimentali, a stabilire i criteri e le griglie di valutazione da inserire nelle programmazioni individuali dei singoli docenti. Per cui i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti vengono elaborati dai dipartimenti, deliberati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF. A sua volta il PTOF verrà deliberato dal Consiglio di Istituto e il tutto verrà reso pubblico agli studenti e alle famiglie che dovrebbero firmare anche il patto di corresponsabilità con la scuola.
È utile dire che se il Collegio docenti, nella sua interezza ovvero con docenti della primaria e della secondaria, boccia i criteri di valutazione proposti dal dipartimento e ne adotta altri questo fa parte della democrazia collegiale stabilita dal Testo Unico come precedentemente spiegato.
Le ore di servizio dei docenti, svolte nelle prime due settimane di settembre, ovvero prima dell’inizio delle lezioni da rivolgere agli studenti delle classi assegnate, sono da calcolarsi all’interno di quelle 40 ore previste dal contratto all’art.29 comma 3 lettera a). Ricordiamo che tale norma è stata confermata nel CCNL 2016-2018 e anche nell’ipotesi di CCNL 209-2021.
Tale norma contrattuale regolamenta l’attività funzionale all’insegnamento dei docenti. Il comma 1 del art.29 del CCNL scuola 2006/2009 specifica che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
Nello specifico il comma 3 lettera a) dell’art.29 del CCNL scuola regolamenta l’orario di servizio annuo riferito alla partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative. Nel suddetto comma è scritto che tali attività collegiali sono quantificate fino ad un massimo di 40 ore annue.
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