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Dipendenti pubbliche: dal 2010 in pensione a 61 anni

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L’innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici pubbliche è stato stabilito dall’art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

 
L’Inpdap, con la Nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009, ha fornito le prime indicazioni alle proprie sedi per l’applicazione della suddetta normativa, che individua, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni, secondo la seguente tabella riassuntiva:
 
Anno
Età anagrafica
2010
61
2012
62
2014
63
2016
64
2018 e oltre
65
 
Continua a valere la previgente normativa per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta disposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Pertanto, tali dipendenti pubbliche conseguiranno il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa e potranno così richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Tale certificazione, precisa l’Inpdap, non è in alcun modo costitutiva del diritto, ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.