Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è in vigore dal 19 giugno 2013, dopo l’emanazione del DPR 62 dello stesso anno.
Il Codice disciplinare detta le regole di comportamento che il lavoratore è tenuto a osservare sul luogo di lavoro e prevede anche le procedure di contestazione e le sanzioni nel caso di infrazioni.
Il Codice di comportamento deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti, in quanto la pubblicità di questo documento sancisce il principio fondamentale per il quale chi è perseguito per un’infrazione deve essere posto in grado di conoscere l’infrazione stessa e la sanzione (Cass. 25/9/04 n. 19306).
Il D. legs165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, art. 68, comma 2, stabilisce che la pubblicazione del Codice di comportamento sul sito istituzionale dell’Amministrazione equivale alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro e che le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
La pubblicità del Codice disciplinare, tuttavia, secondo la giurisprudenza, trova integrale applicazione per la validità delle sanzioni disciplinari conservative, quali richiamo, ammonizione, multa, sospensione, ma non per il licenziamento disciplinare, qualora intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il primo articolo del DPR 62/2013 definisce, ai fini dell’articolo 54 del D.Lgs 165/ 2001, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare e specifica che le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, tenendo presente il principio secondo cui una fonte di rango inferiore, contratto aziendale o contratto personale, non può in nessun caso derogare in peggio rispetto a quanto previsto da una fonte superiore , CCNL o legge, a tutela del lavoratore.
Inoltre, all’art. 3 il DPR 62 sottolinea la necessità da parte del dipendente di osservare la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui si è titolari.
Lo stesso articolo specifica che il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia e che la gestione di risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve essere orientata a contenere i costi, senza pregiudicare la qualità dei risultati.
Un altro aspetto da evidenziare riguarda l’attenzione che ciascun dipendente deve avere nel non chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità, né di accettarle, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia nell’ambito delle consuetudini internazionali.
Nell’art. 11 il Codice detta le disposizioni sul comportamento da tenere nel luogo di lavoro: il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
Utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione, compresi i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio.
L’ art. 13 del Codice contiene le disposizioni riguardanti i dirigenti e, tra esse, viene evidenziato l’obbligo di svolgere tutte le funzioni con diligenza nel rispetto dell’atto di conferimento dell’incarico, di perseguire gli obiettivi assegnati e di adottare un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico.
Tra le disposizioni, gli atteggiamenti leali e trasparenti da assumere e il comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa, ma anche la cura delle risorse assegnate al suo ufficio affinché siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
Il dirigente, precisa ancora il Codice, cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
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