L’Inps, con il messaggio n. 2161 del 29 maggio, ha fornito utili chiarimenti sugli obblighi contributivi a carico dei datori/sostituti d’imposta per i lavoratori della Gestione Pubblica in sospensione cautelare a seguito di un giudizio innanzi all’Autorità giudiziaria.
L’Inps, inoltre, ha comunicato indicazioni sulla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali (TFS/TFR) del periodo nonché sulle modalità di regolarizzazione dei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014.
La sospensione ha carattere provvisorio e, laddove il lavoratore non sia colpito da misure restrittive della libertà, il datore può esercitarla solo in relazione ai fatti contestati.
Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio è privato dello stipendio. Durante il periodo di sospensione è prevista la corresponsione di un “assegno alimentare”, la cui misura è stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL.
L’assegno alimentare costituisce reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato alla relativa tassazione. Tale assegno, pertanto, erogato nel caso di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, è imponibile ai fini pensionistici.
Il messaggio fa seguito alla circolare n. 6/2014, il quale fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni in ordine agli adempimenti e alle modalità di regolarizzazione, da parte del sostituto di imposta/datore di lavoro, per i periodi di sospensione cautelare che si collocano nei periodi retributivi a decorrere da febbraio 2014 e che sono collegati a fatti per i quali pende un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.
Sospensione dal lavoro senza retribuzione e licenziamento
Sono stati molteplici i casi di docenti sospesi dal servizio (soprattutto per i casi di violenza sessuale). Cosa succede qualora il datore di lavoro pubblico adotti un provvedimento disciplinare di licenziamento o di destituzione durante i periodi di sospensione cautelare? In tali casi, si potrà richiedere la restituzione dei contributi pagati durante il periodo di sospensione.
Eventuali periodi di servizio resi dal dipendente a seguito della riammissione in servizio, per revoca del provvedimento di sospensione cautelare, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza; anche se, per effetto della retroattività del licenziamento o destituzione, si collocano dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ciò in quanto si tratta di servizi effettivamente resi dal dipendente.
Licenziamento in tronco per docenti colpevoli di abusi sessuali
Il contratto scuola 2016-2018 prevede misure a salvaguardia delle studentesse e degli studenti e di un sano rapporto con i docenti. I professori, che dovessero violare la fiducia accordatagli, mettendo in atto comportamenti o molestie di carattere sessuale nei confronti dei loro alunni, saranno licenziati.
Previsto il licenziamento immediato per le dichiarazioni false per ottenere il trasferimento. Manca, da segnalare, il licenziamento in tronco la violenza fisica e psichica di docenti di scuola dell’infanzia o primaria nei confronti dei più piccoli.
Cosa accade
Dunque, elemento innovativo rispetto al precedente accordo, è la sanzione estrema del licenziamento in tronco dei docenti che molestano sessualmente propri studenti.
L’intera materia della responsabilità disciplinare degli insegnanti sarà definita in una apposita sequenza contrattuale da definire entro il prossimo mese di luglio, ma nell’immediato la disposizione che prevede il licenziamento in tronco di chi si rende colpevole di molestie sessuali (oltre che di abusi) verso i ragazzi affidati entrerà in vigore subito, senza sconti e attenuanti indipendentemente dal fatto che i comportamenti non siano gravi o commessi per la prima volta.
La norma, prevista dall’articolo 29 dell’ipotesi contrattuale, va ad aggiungersi alle altre previste dal Testo Unico (in particolare l’articolo 498 del decreto legislativo 297/1994).