I diplomati Itp, che possono diventare insegnanti tecnico pratici negli istituti tecnici e professionali, sono un po’ confusi dagli attuali sviluppi legati al loro titolo per lavorare a scuola. Ci sono infatti, al momento, delle situazioni chiare e altre un po’ meno, passando da quelle legate alle sentenze che cambiano le carte in tavola. Facciamo un po’ di chiarezza.
Partiamo dal concorso scuola secondaria: potranno accedere i diplomati Itp con il solo titolo del diploma: “gli insegnanti tecnico-pratici sino al 2024/2025 potranno partecipare alle procedure concorsuali con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU.
Tale norma, però, è valida fino all’anno scolastico 2024/2025. In seguito, se non dovesse intervenire alcuna modifica, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesta la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso, oltre ad i 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
Invece, proprio qualche giorno fa, abbiamo pubblicato il contributo di un lettore che segnalava la sentenza del Consiglio Di stato pubblicata il 28 gennaio 2020, in cui si stabilisce che chi è in possesso del diploma Itp non può essere inserito nelle graduatorie di seconda fascia di istituto. Infatti, secondo il Consiglio di Stato, il titolo non è abilitante all’insegnamento e la mancanza di percorsi abilitanti ordinari non giustifica l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, è possibile “giustificare la partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre che richiedono l’abilitazione per parteciparvi, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso si realizza attraverso il filtro della procedura concorsuale.“
“Per contro, continua la sentenza, la mancanza dell’abilitazione (ovvero del titolo attestante il conseguimento di quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente) non può consentire l’iscrizione nella seconda fascia, la quale consente direttamente l’insegnamento. Si deve quindi escludere, anche in questo caso, il valore abilitante del titolo posseduto dagli ITP“.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
A proposito di graduatorie di istituto e di diplomati Itp, al momento aleggia un forte dubbio: gli Itp devono avere i 24 Cfu in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie istituto terza fascia? Il decreto scuola prevede per quanto riguarda la riapertura e aggiornamento graduatorie della terza fascia docenti della graduatoria di istituto: « in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».
Ciò vuol dire che in occasione dell’aggiornamento graduatorie terza fascia docenti, per quanto riguarda i nuovi inserimenti terza fascia 2020, potranno partecipare anche i nuovi laureati e diplomati che, oltre al titolo di studio valido per l’insegnamento, siano anche in possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Ne consegue che, stando al testo del decreto scuola, per iscriversi in terza fascia di istituto, anche i diplomati Itp devono possedere i 24 Cfu.
Non possiamo confermare il tutto perchè a stabilire i criteri precisi dell’aggiornamento sarà il decreto ministeriale, ma se dovesse essere confermato, si creerebbe un’altra questione: i diplomati Itp potranno partecipare al concorso ordinario scuola 2020 con il solo diploma, ma se un diplomato Itp volesse iscriversi in terza fascia dovrà possedere anche i 24 Cfu.
Abbiamo visto che il Consiglio di Stato, a proposito della seconda fascia, ha posto una chiara distinzione fra concorso e graduatorie. Tuttavia, resta di fondo una scelta poco chiara e soprattutto incoerente quella di escludere il titolo di del diploma Itp da una procedura e non per un’altra, pur comprendendo le naturali differenze.
Per ricapitolare e fornire risposte ai tantissimi lettori che scrivono, per accedere ai posti Itp della scuola si può fare in due modi:
Quindi, per insegnare nella scuola secondaria i diplomati Itp hanno questi due canali a disposizione
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