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Diploma magistrale linguistico: insegnare si può

Gentile Redazione, scrivo in merito alla vicenda del diploma magistrale linguistico conseguito entro l’anno 2001/2002 passato agli onori della cronaca perché ritenuto in alcune province (tra queste Viterbo) piuttosto che in altre, titolo “più o meno” abilitante all’insegnamento.

Situazione enigmatica che potrebbe essere facilmente risolta tenendo presente quanto previsto dall’Art. 2 del D.I. 10 marzo 1997 ovvero che  “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché al concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994” e si può forse rammentare in aggiunta che in base al disposto di cui all’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”

Emblematica in merito, se ancora persistesse qualche dubbio,  risulta essere la sentenza pubblicata in data 04/06/2018 e firmata dai Giudici del Consiglio di Stato che finalmente pronunciano le inequivocabili parole “ERGA OMNES” stabilendo che la clausola del bando di concorso che vedeva escluse le sperimentazioni linguistiche “deve considerarsi definitivamente eliminata con efficacia erga omnes e non limitatamente ai soggetti che si sono costituiti nella controversia che ha portato all’annullamento giudiziale suddetto…. Risulta, di conseguenza, ormai non più esistente, con valenza anche nel presente giudizio, la clausola del bando che dispone la non ammissione alla procedura concorsuale dei soggetti in possesso di diploma linguistico conseguito al termine dei corsi sperimentali attivati presso gli istituti magistrali, clausola sulla quale l’USR aveva fondato il provvedimento individuale di esclusione.” (N. 03376/2018REG.PROV.COLL. N. 07751/2017 REG.RIC.).

Con questa sentenza si può finalmente considerare conclusa la battaglia nei confronti di chi come me ha conseguito questo titolo (del quale, nonostante tutto, sono più che orgogliosa) o è ancora necessario ricorrere ai giudici per vederci riconosciuto un diritto che c’è stato più volte negato? C’è qualcuno degli addetti ai lavori che si “prenderà la briga” di mettere definitivamente il punto a questa situazione tanto paradossale?

Abdicare alle scelte politiche e lasciare “la materia” nelle mani dei burocrati (sovente in buona fede ma senza anima e senso civico) e della Magistratura (la quale ne farebbe a meno volentieri) porterà per l’ennesima volta  nel caos la scuola con grave danno per gli alunni e  le loro famiglie, per gli insegnanti esclusi e le loro famiglie nonché, oltretutto, pregiudicherà l’efficienza della Magistratura ritardando e/o facendo prescrivere i pronunciamenti della giustizia attesi dai cittadini e farà godere quanti confidano in dilazioni e prescrizioni varie.

Restando fiduciosa attendo la sola ed unica fine possibile a questa vicenda che vede coinvolte migliaia di docenti in tutta Italia, una FINE “a norma di legge” ricordando che “quod Lex voluit, dixit” pertanto è la  legge che ha già posto la parola “FINE” alle controversie in questione.

Simona Russo

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