Il Consiglio di Stato interviene ancora sul diploma magistrale, ma stavolta si tratta di quello della sperimentazione ad indirizzo linguistico, smentendo il Tar Lazio, che invece aveva respinto in precedenza il ricorso di un’aspirante docente, esclusa dalle procedure dello scorso concorso docenti 2016.
La ricorrente in primo grado ha chiesto l’annullamento della parte del decreto del MIUR 23 febbraio 2016, prot. n. 105, “di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia
della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui all’articolo 3, comma2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le
Scienze dell’educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e metodologia ed esercitazioni didattiche
comprensive di tirocinio“.
Come riporta il sito Studio Cataldi.it, secondo la massima assise amministrativa, “dall’attenta lettura dell’articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, posto, tra l’altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato“, riferendosi la disposizione ai “titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale“.
Pertanto, non viene attribuito valore all’indirizzo specifico, “quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato” (Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza cautelare n.179/2018 del 19 gennaio 2018 sotto allegata).
Tuttavia, è bene sottolineare come tale sentenza del Consiglio di Stato sia di natura cautelare, ovvero il giudizio di merito si avrà alla fine del 2018, per l’esattezza la Corte ha fissato il prossimo giudizio l’8 novembre 2018.
Inoltre, i giudici condannano “il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese della presente fase cautelare in favore della parte appellante, che liquida nella misura complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come
per legge.”
Infine, la nota che sottolinea Studio Cataldi.it, riguarda il fatto che “le decisioni sopra richiamate sono alquanto singolari sotto l’aspetto della differenza di vedute tra i due organi della Giustizia Amministrativa – TAR del Lazio Sez. III bis e Consiglio di Stato Sez. VI, in quanto il Tribunale Amministrativo per il Lazio, nella propria sentenza ha espressamente ammesso di conoscere l’opposto orientamento dell’organo superiore ma di non condividerlo, insistendo nella propria posizione e rigettando il ricorso dell’aspirante insegnante. Per contro il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento richiamando i propri precedenti disattesi dal TAR romano”.
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