Ancora una pronuncia del tribunale a favore di un precario ricorrente, con diploma magistrale ante 2002, che ha chiesto l’inclusione nelle GaE.
Con ordinanza cautelare depositata lo scorso 7 gennaio, confermando il proprio orientamento in materia, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha accolto l’istanza d’urgenza proposta da una docente.
La donna, difesa dall’avvocato Dino Caudullo, aveva proposto domanda cartacea per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nel maggio 2015 rilevando che la piattaforma web “Istanze on line” le impediva di registrarsi e accedere al sistema quale “docente abilitato” secondo quanto previsto dal D.M. n. 235/2014.
Il Giudice del lavoro condividendo le doglianze della ricorrente ha rilevato che “l’art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296/2006 – nel definire un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato – ha fatto espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in esaurimento da cui in parte attingere per l’assunzione, a favore dei docenti “già in possesso di abilitazione”, come il ricorrente, che quindi al momento di detta trasformazione non potevano essere considerati come “nuovi” abilitati da escludere”.
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Il Tribunale di Barcellona P.G. ha infine puntualizzato, che deve essere assicurato alla ricorrente il diritto alla presentazione della domanda in questione, nei modi e termini che l’Amministrazione dovrà determinare nel rispetto dei principi di buona fede e ragionevolezza.
La sentenza rappresenta un altro precedente a favore dei ricorrenti, innestandosi nella dura battaglia legale che stanno conducendo migliaia di docenti diplomati interessati all’accesso alle GaE.
Vale la pena ricordare che il parere del tribunale del Lavoro è giunto nonostante gli “ostacoli” che nelle ultime settimane sembrano essersi presentati per una soluzione definitiva a favore dei precari, come la rimessione della questione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Sempre in attesa della pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione, che dovranno stabilire se la giurisdizione in materia sia del Giudice del lavoro o del Tar.
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