La sesta sezione del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2020 ha confermato nuovamente il proprio orientamentO, accogliendo il ricorso in appello proposto dal MIUR, allineandosi alla sentenza che ha creato tutto questo filone giudiziario, parliamo della sentenza 4503 del 2018, con la quale è stato sancito che il solo possesso del Diploma ITP, non può ritenersi abilitante all’insegnamento, e per tale la mancanza di percorsi abilitanti ordinari non giustifica l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.
La sentenza pubblicata in data 28 gennaio 2020 sul sito di Giustizia amministrativa ha il numero di registro generale 7604 del 2018, ed è come previsto dalla normativa immediatamente ESECUTIVA.
Per tali ragioni i soggetti interessati dovranno essere depennati dai dirigenti scolastici, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro così come previsto dalla Nota Miur del 28 agosto 2019, e ricollocato a pieno titolo nelle graduatorie di 3 fascia risevate ai docenti non abilitati.
Giovanni D’Auria