Si è diffusa in questi giorni la notizia di una sentenza, che avrebbe dichiarato illegittima la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato originariamente con riserva in favore di una docente diplomata magistrale inserita in Gae con ricorso al Tar.
In effetti, il Tribunale di Pavia ha dichiarato l’illegittimità del decreto di depennamento dalle Gae disposto dall’Ufficio scolastico territoriale di Pavia, disponendo la ricostituzione del rapporto di lavoro della ricorrente, ma la fattispecie che ha portato a detta decisione merita approfondimenti.
Migliaia di docenti diplomati magistrale ed inseriti in Gae con riserva, in ragione dei provvedimenti cautelari intervenuti dal 2014 in poi, sono stati assunti a tempo indeterminato con riserva, nelle more della definizione nel merito del relativo giudizio.
In seguito alle pronunce negative – ben due – del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con il decreto legge 87/2018 è stato disposto che, in seguito alle pronunce negative del giudice amministrativo o ordinario sui relativi procedimenti, i contratti a tempo indeterminato stipulati con riserva sarebbero stati trasformati in contratti a tempo determinato, con l’implicita risoluzione del rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso deciso dal Tribunale di Pavia, la ricorrente era stata inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in virtù di un provvedimento cautelare del Giudice amministrativo, relativamente ad un ricorso finalizzato all’inserimento in Gae in quanto diplomata magistrale; la ricorrente aveva tuttavia proposto anche un altro ricorso, con cui si rivendicava la possibilità per i diplomati magistrale inseriti con riserva nelle Gae di partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015.
Intervenuta la decisione su quest’ultimo ricorso, con esito negativo per la ricorrente, l’Amministrazione inopinatamente ne disponeva il depennamento dalle Gae con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Giudice del lavoro di Pavia ha correttamente ritenuto illegittimo l’operato dell’amministrazione, tenuto conto che non era ancora stato definito il giudizio nell’ambito del quale la ricorrente era stata inserita in Gae con riserva e che aveva portato all’immissione in ruolo, sempre con riserva, stante che non si era verificata la condizione che legittimava la risoluzione del contratto.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, però alle stesse condizioni in cui era stato originariamente stipulato, ossia sempre con riserva ed in attesa della definizione del procedimento ancora pendente innanzi al Tar.
In senso apparentemente opposto si è anche espresso il Tribunale di Roma che, con recente sentenza, ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto di lavoro di una docente inserita anch’essa con riserva in Gae, in quanto era intervenuta sentenza negativa sia del Tar che della Corte d’Appello, sebbene fosse stato proposto regolarmente ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’Appello.
Il Giudice del lavoro di Roma ha infatti ritenuto che, alla luce della giurisprudenza ordinaria ed amministrativa formatasi in materia, non sussista il diritto della ricorrente, quale diplomata magistrale, ad essere inserita nelle Gae.
Certamente avverso detta pronuncia verrà proposto appello, e vedremo quale sarà l’esito, visto che non si era ancora definitivamente concluso il procedimento giudiziario, essendo ancora pendente ricorso in Cassazione e, quindi, non poteva applicarsi la clausola risolutiva del contratto.
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