Mentre fra le giornate del 2 e 3 luglio i diplomati magistrale hanno vissuto momenti di ansia e confusione in virtù delle indicazioni del decreto dignità, che, come chiarito dal Miur, sposta in avanti la decisione definiva sull’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato, congelando per almeno 120 giorni le posizioni degli interessati, arriva una doccia fredda da Salerno: infatti, la Corte d’Appello nella città campana ha sancito l’estromissione dal ruolo di una maestra di 40 anni e dalle GaE, esattamente come stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La vicenda
La docente, era stata inserita in Gae nel 2015 in seguito alla pronuncia favorevole del giudice del lavoro di Salerno.
L’insegnante nel 2017 è stata assunta presso un circolo didattico ed aveva preso servizio il 1° settembre, superando successivamente l’anno di prova.
La nota dell’USP che dà esecuzione alla sentenza
La nota dell’Ufficio scolastico provinciale, infatti, dà proprio esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello, specificando che “il Dirigente Scolastico della scuola di servizio della docente curerà la risoluzione del contratto di lavoro”. La stessa nota riporta la cancellazione dalle GaE di altre 2 colleghe.
“I Dirigenti Scolastici delle scuole nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia risultino inserite le docenti in questione provvederanno al depennamento dei suddetti nominativi dalle graduatorie per gli ordini di scuola indicati”, si legge in conclusione sulla nota dell’USP Salerno.
La vicenda di Salerno sarebbe il primo caso di licenziamento di un docente con diploma magistrale inserito in Gae tramite ricorso.
La sentenza del 20 dicembre del Consiglio di Stato
Con la sentenza depositata il 20 dicembre, l’Adunanza plenaria ha infatti totalmente smontato tutto quello che, dal 2014, era stato faticosamente costruito, tassello dopo tassello, nelle aule di Giustizia.
L’Adunanza plenaria giunge a queste lapidarie conclusioni, passando prima attraverso la totale demolizione della sentenza n.1973/2015 emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato, ritenendola errata sotto svariati aspetti e rilevando, comunque, che la stessa non ha efficacia erga omnes, in quanto al DM 235/2014 non può essere riconosciuta natura normativa, quindi attraverso l’enunciazione del principio di diritto secondo il quale si sarebbe determinata una decadenza sostanziale e processuale, in quanto la presunta natura abilitante del diploma, non sarebbe stata “creata” nel 2014 in seguito al parere dello stesso Consiglio di Stato, avendo quest’ultimo semplice natura ricognitiva di una presunta natura abilitante riconosciuta direttamente dalla legge.
Dalla preesistente – e presunta – natura abilitante del titolo, ne deriverebbe la necessità di presentare la domanda di inserimento nelle Gae nel 2007, ossia nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, e la conseguente necessità di impugnare il decreto di aggiornamento del 2007, primo e unico, a dire della sentenza in esame, atto immediatamente lesivo.
Quale ciliegina sulla torta, l’Adunanza plenaria ha del tutto smontato anche la teoria della natura abilitante del diploma conseguito prima del 2001/2002.
Secondo il Collegio invero, dal parere del 2013, da cui si è fatta discendere la presunta natura abilitante del diploma, si può ricavare soltanto che il titolo in questione, lungi dall’essere abilitante all’insegnamento, consente solo la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli.